Art. 21 
 
                     Modificazione dell'art. 60 
               della legge provinciale n. 10 del 1998 
 
  1. Nel comma 3 dell'art. 60 della legge provinciale n. 10 del  1998
le parole: «dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «dal  dipartimento  competente  in
materia di ambiente».