Art. 21 Modificazione dell'art. 60 della legge provinciale n. 10 del 1998 1. Nel comma 3 dell'art. 60 della legge provinciale n. 10 del 1998 le parole: «dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «dal dipartimento competente in materia di ambiente».