Art. 22 
 
Integrazione dell'art. 16-quinquies  della  legge  provinciale  sulle
                        acque pubbliche 1976 
 
  1.  Dopo  il  comma  5-bis  dell'art.  16-quinquies   della   legge
provinciale sulle acque pubbliche 1976 e' inserito il seguente: 
      «5-ter.  Con  deliberazione  della  Giunta   provinciale   sono
individuati i  criteri  per  stabilire  la  significativita'  di  una
sorgente, le modalita' per l'effettuazione del rilascio del  deflusso
minimo vitale e le ipotesi di esenzione dall'obbligo di rilascio, per
l'applicazione dell'art. 11, comma 4,  lettera  f),  delle  norme  di
attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche,
che assoggetta al deflusso minimo vitale le derivazioni  gravanti  su
sorgenti significative per il regime idraulico dei corsi d'acqua.»