Art. 22 Integrazione dell'art. 16-quinquies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 1. Dopo il comma 5-bis dell'art. 16-quinquies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 e' inserito il seguente: «5-ter. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i criteri per stabilire la significativita' di una sorgente, le modalita' per l'effettuazione del rilascio del deflusso minimo vitale e le ipotesi di esenzione dall'obbligo di rilascio, per l'applicazione dell'art. 11, comma 4, lettera f), delle norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, che assoggetta al deflusso minimo vitale le derivazioni gravanti su sorgenti significative per il regime idraulico dei corsi d'acqua.»