Art. 23 Modificazione dell'art. 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 1. Nel comma 1 dell'art. 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: «L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ad eccezione della disciplina delle funzioni di amministrazione attiva e l'Agenzia del lavoro restano disciplinate dalle relative leggi istitutive.» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia del lavoro resta disciplinata dalla relativa legge istitutiva. L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente resta disciplinata dalla sua legge istitutiva e dalle altre leggi provinciali che le attribuiscono competenze, fatta eccezione per la disciplina delle funzioni di amministrazione attiva.» La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 17 giugno 2015 ROSSI