Art. 23 
 
                     Modificazione dell'art. 32 
                della legge provinciale n. 3 del 2006 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 32 della legge provinciale n. 3  del  2006
le parole: «L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ad
eccezione della disciplina delle funzioni di amministrazione attiva e
l'Agenzia  del  lavoro  restano  disciplinate  dalle  relative  leggi
istitutive.» sono sostituite dalle seguenti:  «L'Agenzia  del  lavoro
resta  disciplinata  dalla  relativa  legge   istitutiva.   L'Agenzia
provinciale per la protezione dell'ambiente resta disciplinata  dalla
sua  legge  istitutiva  e  dalle  altre  leggi  provinciali  che   le
attribuiscono competenze, fatta eccezione  per  la  disciplina  delle
funzioni di amministrazione attiva.» 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
    Trento, 17 giugno 2015 
 
                                ROSSI