Art. 10 Inserimento dell'art. 14 sexies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001 1. Dopo l'art. 14 quinquies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II-bis, e' inserito il seguente: "Art. 14 sexies. (Locali e strutture destinate alle attivita' di fattorie didattiche e di fattorie sociali). 1. Per l'esercizio delle attivita' previste da questo capo possono essere utilizzati, nei limiti di quanto previsto dalla legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), locali e strutture a disposizione dell'impresa agricola collocati nel territorio del comune in cui ha sede l'impresa o in comuni limitrofi, anche in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola, purche' compatibile con gli strumenti di pianificazione.".