Art. 10 
 
             Inserimento dell'art. 14 sexies nella legge 
                  provinciale sull'agriturismo 2001 
 
  1.   Dopo   l'art.   14   quinquies   della    legge    provinciale
sull'agriturismo 2001, nel capo II-bis, e' inserito il seguente: 
  "Art. 14 sexies. (Locali e strutture destinate  alle  attivita'  di
fattorie didattiche e di fattorie sociali). 
  1. Per l'esercizio delle attivita' previste da questo capo  possono
essere  utilizzati,  nei  limiti  di  quanto  previsto  dalla   legge
provinciale 27 maggio  2008,  n.  5  (Approvazione  del  nuovo  piano
urbanistico  provinciale),  locali   e   strutture   a   disposizione
dell'impresa agricola collocati nel territorio del comune in  cui  ha
sede l'impresa o in comuni limitrofi, anche in zone con  destinazione
urbanistica diversa da quella agricola, purche' compatibile  con  gli
strumenti di pianificazione.".