Art. 11 
 
            Inserimento dell'art. 14 septies nella legge 
                  provinciale sull'agriturismo 2001 
 
  1. Dopo l'art. 14 sexies della legge  provinciale  sull'agriturismo
2001, nel capo II-bis, e' inserito il seguente: 
  "Art. 14 septies. (Vigilanza e sanzioni). 
  1.  La  vigilanza  sull'osservanza  di  questo  capo  e   del   suo
regolamento di esecuzione e' esercitata dai comuni e dalla Provincia. 
  2. Il personale incaricato  della  vigilanza,  munito  di  apposito
tesserino di riconoscimento, ha il libero accesso ai  locali  e  alle
strutture adibiti all'attivita' di fattoria didattica o  di  fattoria
sociale,  nonche'  ai  registri  e  alle  altre  scritture   connesse
all'impresa agricola. 
  3. Per le violazioni  di  questo  capo  si  applicano  le  seguenti
sanzioni amministrative: 
    a) il pagamento di una somma  da  1.000  a  6.000  euro  per  chi
esercita l'attivita' di fattoria didattica o di fattoria  sociale  in
assenza della SCIA; 
    b) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per chi esercita
l'attivita'  di  fattoria  didattica  o  di   fattoria   sociale   in
difformita' a quanto dichiarato nella SCIA; 
    c) il pagamento di una somma da 200 a  1.200  euro  per  chi,  in
assenza   della   SCIA,   utilizza   nel   materiale    illustrativo,
pubblicitario e in ogni altra forma di comunicazione o di esposizione
al pubblico le espressioni "fattoria didattica", "fattoria sociale" e
termini attributivi derivati; 
    d) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per chi esercita
l'attivita' di fattoria didattica o di fattoria sociale in violazione
del rapporto di connessione con l'azienda agricola; 
    e) il pagamento  di  una  somma  da  200  a  1.200  euro  per  le
violazioni delle disposizioni di questo capo  o  del  regolamento  di
esecuzione non espressamente indicate da quest'articolo. 
  4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal  comma
3, il comune competente  dispone  la  cessazione  dell'attivita'  nei
seguenti casi: 
    a) perdita dei requisiti previsti per l'esercizio  dell'attivita'
di fattoria didattica o di fattoria sociale; 
    b) esercizio dell'attivita' di fattoria didattica o  di  fattoria
sociale in assenza della SCIA; 
    c) mancato inizio dell'attivita' entro  un  anno  dalla  data  di
presentazione della SCIA oppure  mancato  esercizio  per  un  periodo
consecutivo superiore a un anno. 
  5. Il comune trasmette alla  struttura  provinciale  competente  in
materia  di  agricoltura  i  provvedimenti  adottati  ai   sensi   di
quest'articolo.".