Art. 11 Inserimento dell'art. 14 septies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001 1. Dopo l'art. 14 sexies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II-bis, e' inserito il seguente: "Art. 14 septies. (Vigilanza e sanzioni). 1. La vigilanza sull'osservanza di questo capo e del suo regolamento di esecuzione e' esercitata dai comuni e dalla Provincia. 2. Il personale incaricato della vigilanza, munito di apposito tesserino di riconoscimento, ha il libero accesso ai locali e alle strutture adibiti all'attivita' di fattoria didattica o di fattoria sociale, nonche' ai registri e alle altre scritture connesse all'impresa agricola. 3. Per le violazioni di questo capo si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) il pagamento di una somma da 1.000 a 6.000 euro per chi esercita l'attivita' di fattoria didattica o di fattoria sociale in assenza della SCIA; b) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per chi esercita l'attivita' di fattoria didattica o di fattoria sociale in difformita' a quanto dichiarato nella SCIA; c) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per chi, in assenza della SCIA, utilizza nel materiale illustrativo, pubblicitario e in ogni altra forma di comunicazione o di esposizione al pubblico le espressioni "fattoria didattica", "fattoria sociale" e termini attributivi derivati; d) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per chi esercita l'attivita' di fattoria didattica o di fattoria sociale in violazione del rapporto di connessione con l'azienda agricola; e) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per le violazioni delle disposizioni di questo capo o del regolamento di esecuzione non espressamente indicate da quest'articolo. 4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3, il comune competente dispone la cessazione dell'attivita' nei seguenti casi: a) perdita dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attivita' di fattoria didattica o di fattoria sociale; b) esercizio dell'attivita' di fattoria didattica o di fattoria sociale in assenza della SCIA; c) mancato inizio dell'attivita' entro un anno dalla data di presentazione della SCIA oppure mancato esercizio per un periodo consecutivo superiore a un anno. 5. Il comune trasmette alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati ai sensi di quest'articolo.".