Art. 12 
 
             Inserimento dell'art. 14 octies nella legge 
                  provinciale sull'agriturismo 2001 
 
  1. Dopo l'art. 14 septies della legge provinciale  sull'agriturismo
2001, nel capo II-bis, e' inserito il seguente: 
  "Art. 14 octies. (Disciplina di attuazione). 
  1. Il regolamento  di  esecuzione  di  questo  capo  disciplina  in
particolare: 
    a) le modalita' e i limiti per  l'esercizio  delle  attivita'  di
fattoria didattica e di fattoria sociale; 
    b) i requisiti tecnici e strutturali minimi dei locali  destinati
alle attivita' di fattoria didattica e di fattoria sociale; 
    c) le modalita' per l'accertamento del  rapporto  di  connessione
tra l'attivita' agricola e le attivita' disciplinate da questo capo. 
  2.  Il  regolamento  di  esecuzione  puo'  prevedere   disposizioni
transitorie per la prima applicazione di questo capo. 
  3. La  Giunta  provinciale  con  propria  deliberazione  approva  i
modelli  delle  SCIA  previste  da  questo  capo   e   definisce   la
documentazione da allegare alle SCIA.".