Art. 12 Inserimento dell'art. 14 octies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001 1. Dopo l'art. 14 septies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II-bis, e' inserito il seguente: "Art. 14 octies. (Disciplina di attuazione). 1. Il regolamento di esecuzione di questo capo disciplina in particolare: a) le modalita' e i limiti per l'esercizio delle attivita' di fattoria didattica e di fattoria sociale; b) i requisiti tecnici e strutturali minimi dei locali destinati alle attivita' di fattoria didattica e di fattoria sociale; c) le modalita' per l'accertamento del rapporto di connessione tra l'attivita' agricola e le attivita' disciplinate da questo capo. 2. Il regolamento di esecuzione puo' prevedere disposizioni transitorie per la prima applicazione di questo capo. 3. La Giunta provinciale con propria deliberazione approva i modelli delle SCIA previste da questo capo e definisce la documentazione da allegare alle SCIA.".