Art. 13 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Fino alla data stabilita dal regolamento di esecuzione  previsto
dall'articolo 14  octies  della  legge  provinciale  sull'agriturismo
2001, come inserito dall'art. 12 della presente legge, continuano  ad
applicarsi   gli   articoli   2   e   4   della   legge   provinciale
sull'agriturismo 2001, nel testo vigente prima della data di  entrata
in vigore della presente  legge,  e  le  corrispondenti  disposizioni
regolamentari. 
  2. Questa  legge  si  applica  anche  alle  attivita'  di  fattoria
didattica che, alla data  stabilita  dal  regolamento  di  esecuzione
previsto  dal  comma  1,  sono  svolte  ai  sensi  della   disciplina
previgente; la SCIA presentata  ai  sensi  dell'art.  6  della  legge
provinciale sull'agriturismo 2001 tiene  luogo  della  SCIA  prevista
dall'art. 14-bis della medesima  legge,  come  inserito  dall'art.  6
della presente legge.