Art. 4 Modificazioni dell'art. 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 1. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e' inserito il seguente: "3-bis. Per quanto riguarda le attivita' previste dall'art. 2, comma 2, lettera e), il requisito della connessione e' soddisfatto se queste attivita' sono svolte utilizzando i mezzi e i fattori di produzione della propria azienda agricola. Il relativo accertamento e' effettuato dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura con le modalita' stabilite con regolamento di esecuzione.". 2. Nel comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 le parole: "e l'esercizio delle attivita' ricreative, culturali e didattiche previste dall'art. 2, comma 2, lettera e)," sono soppresse e le parole: "non sono soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "non e' soggetto".