Art. 4 
 
          Modificazioni dell'art. 4 della legge provinciale 
                        sull'agriturismo 2001 
 
  1.  Dopo  il  comma  3  dell'art.   4   della   legge   provinciale
sull'agriturismo 2001 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Per quanto riguarda  le  attivita'  previste  dall'art.  2,
comma 2, lettera e), il requisito della connessione e' soddisfatto se
queste attivita' sono svolte utilizzando  i  mezzi  e  i  fattori  di
produzione della propria azienda agricola. Il  relativo  accertamento
e' effettuato dalla struttura provinciale competente  in  materia  di
agricoltura  con  le   modalita'   stabilite   con   regolamento   di
esecuzione.". 
  2. Nel comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale sull'agriturismo
2001 le parole: "e l'esercizio delle attivita' ricreative,  culturali
e didattiche  previste  dall'art.  2,  comma  2,  lettera  e),"  sono
soppresse e le parole: "non  sono  soggetti"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "non e' soggetto".