Art. 6 Inserimento dell'art. 14-bis nella legge provinciale sull'agriturismo 2001 1. Dopo l'art. 14 della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II-bis, e' inserito il seguente: "Art. 14-bis- (Fattoria didattica). 1. Per fattoria didattica si intendono le attivita' educative e didattico-culturali destinate ai diversi cicli di istruzione scolastica e ad altri soggetti interessati, svolte dai soggetti individuati dall'art. 3, comma 1, mediante l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione con le attivita' previste dall'art. 2135 del codice civile. 2. Le attivita' di fattoria didattica sono volte a favorire: a) la conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti, dei cicli produttivi, della stagionalita' dei prodotti, della vita e della biodiversita' animale e vegetale; b) la conoscenza dei sistemi agricoli di produzione biologica, integrata ed ecocompatibile; c) l'educazione al consumo consapevole, a una sana alimentazione e all'adozione di corretti stili di vita. 3. I soggetti che svolgono attivita' di fattoria didattica devono possedere i requisiti morali previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2010 per l'esercizio dell'attivita' commerciale di vendita e di somministrazione. 4. L'esercizio dell'attivita' di fattoria didattica e' subordinato alla presentazione al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attivita' di una segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992). Nella SCIA sono individuate le attivita' che si intendono svolgere, la disponibilita' di locali e di strutture da destinare all'esercizio delle attivita' di fattoria didattica, rispondenti ai requisiti previsti dal regolamento di esecuzione. Il comune invia copia della SCIA alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura. 5. Lo svolgimento delle attivita' di fattoria didattica nel rispetto di questa legge non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola.".