Art. 6 
 
        Inserimento dell'art. 14-bis nella legge provinciale 
                        sull'agriturismo 2001 
 
  1. Dopo l'art. 14 della legge  provinciale  sull'agriturismo  2001,
nel capo II-bis, e' inserito il seguente: 
  "Art. 14-bis- (Fattoria didattica). 
  1. Per fattoria didattica si intendono  le  attivita'  educative  e
didattico-culturali  destinate  ai  diversi   cicli   di   istruzione
scolastica e ad  altri  soggetti  interessati,  svolte  dai  soggetti
individuati dall'art. 3,  comma  1,  mediante  l'utilizzazione  della
propria azienda, in rapporto di connessione con le attivita' previste
dall'art. 2135 del codice civile. 
  2. Le attivita' di fattoria didattica sono volte a favorire: 
    a) la conoscenza del territorio rurale,  dell'agricoltura  e  dei
suoi  prodotti,  dei  cicli  produttivi,  della   stagionalita'   dei
prodotti, della vita e della biodiversita' animale e vegetale; 
    b) la conoscenza dei sistemi agricoli  di  produzione  biologica,
integrata ed ecocompatibile; 
    c) l'educazione al consumo consapevole, a una sana  alimentazione
e all'adozione di corretti stili di vita. 
  3. I soggetti che svolgono attivita' di fattoria  didattica  devono
possedere i requisiti morali previsti dal decreto legislativo  n.  59
del 2010 per l'esercizio dell'attivita' commerciale di vendita  e  di
somministrazione. 
  4. L'esercizio dell'attivita' di fattoria didattica e'  subordinato
alla presentazione al comune dove si trovano le strutture e i  locali
destinati all'attivita' di una  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' (SCIA), ai sensi dell'art. 23 della  legge  provinciale  30
novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attivita' amministrativa
1992). Nella SCIA sono individuate  le  attivita'  che  si  intendono
svolgere, la disponibilita' di locali e  di  strutture  da  destinare
all'esercizio delle attivita' di fattoria didattica,  rispondenti  ai
requisiti previsti dal regolamento di  esecuzione.  Il  comune  invia
copia della SCIA alla struttura provinciale competente in materia  di
agricoltura. 
  5.  Lo  svolgimento  delle  attivita'  di  fattoria  didattica  nel
rispetto di questa legge non  costituisce  distrazione  dei  fondi  e
degli edifici interessati dalla destinazione agricola.".