Art. 7 
 
        Inserimento dell'art. 14 ter nella legge provinciale 
                        sull'agriturismo 2001 
 
  1. Dopo l'art.  14-bis  della  legge  provinciale  sull'agriturismo
2001, nel capo II-bis, e' inserito il seguente: 
  "Art. 14 ter. (Fattoria sociale). 
  1. Per fattoria sociale si  intendono  i  progetti  realizzati  dai
soggetti individuati dall'art. 3, comma 1,  mediante  l'utilizzazione
della propria azienda, in rapporto di connessione  con  le  attivita'
previste dall'art. 2135 del codice civile, finalizzati: 
    a)  al  sostegno,  all'inclusione   sociale   e   all'inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati; 
    b) ad altre finalita' individuate e disciplinate dal  regolamento
di esecuzione. 
  2. I soggetti che svolgono attivita'  di  fattoria  sociale  devono
possedere i requisiti morali previsti dal decreto legislativo  n.  59
del 2010 per l'esercizio dell'attivita' commerciale di vendita  e  di
somministrazione. 
  3. I progetti previsti dal comma 1,  lettera  a),  sono  realizzati
previo accordo  con  i  soggetti  del  terzo  settore  autorizzati  o
accreditati ai sensi della legge provinciale 27 luglio  2007,  n.  13
(legge  provinciale  sulle  politiche  sociali  2007),   oppure,   se
finalizzati  all'inserimento  lavorativo  di  soggetti   svantaggiati
individuati dal piano degli interventi di politica del lavoro, previo
accordo con i soggetti accreditati ai sensi  dell'art.  17-bis  della
legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro
1983). Nell'accordo sono  individuate  le  modalita'  di  svolgimento
delle attivita' comprese nel progetto, nel rispetto  della  normativa
in materia di sicurezza. 
  4. L'esercizio dell'attivita' di fattoria  sociale  e'  subordinato
alla presentazione al comune dove si trovano le strutture e i  locali
destinati all'attivita' di una SCIA. Nella SCIA sono  individuate  le
attivita' che si intendono svolgere, la disponibilita' di locali e di
strutture da destinare  all'esercizio  delle  attivita'  di  fattoria
sociale,  rispondenti  ai  requisiti  previsti  dal  regolamento   di
esecuzione.  Il  comune  invia  copia  della  SCIA   alla   struttura
provinciale competente in materia di agricoltura. 
  5. Lo svolgimento delle attivita' di fattoria sociale nel  rispetto
di questa legge non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici
interessati dalla destinazione agricola.".