Art. 7 Inserimento dell'art. 14 ter nella legge provinciale sull'agriturismo 2001 1. Dopo l'art. 14-bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II-bis, e' inserito il seguente: "Art. 14 ter. (Fattoria sociale). 1. Per fattoria sociale si intendono i progetti realizzati dai soggetti individuati dall'art. 3, comma 1, mediante l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione con le attivita' previste dall'art. 2135 del codice civile, finalizzati: a) al sostegno, all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; b) ad altre finalita' individuate e disciplinate dal regolamento di esecuzione. 2. I soggetti che svolgono attivita' di fattoria sociale devono possedere i requisiti morali previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2010 per l'esercizio dell'attivita' commerciale di vendita e di somministrazione. 3. I progetti previsti dal comma 1, lettera a), sono realizzati previo accordo con i soggetti del terzo settore autorizzati o accreditati ai sensi della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), oppure, se finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati individuati dal piano degli interventi di politica del lavoro, previo accordo con i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 17-bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983). Nell'accordo sono individuate le modalita' di svolgimento delle attivita' comprese nel progetto, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza. 4. L'esercizio dell'attivita' di fattoria sociale e' subordinato alla presentazione al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attivita' di una SCIA. Nella SCIA sono individuate le attivita' che si intendono svolgere, la disponibilita' di locali e di strutture da destinare all'esercizio delle attivita' di fattoria sociale, rispondenti ai requisiti previsti dal regolamento di esecuzione. Il comune invia copia della SCIA alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura. 5. Lo svolgimento delle attivita' di fattoria sociale nel rispetto di questa legge non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola.".