Art. 8 
 
             Inserimento dell'art. 14 quater nella legge 
                  provinciale sull'agriturismo 2001 
 
  1. Dopo l'art. 14  ter  della  legge  provinciale  sull'agriturismo
2001, nel capo II-bis, e' inserito il seguente: 
  "Art. 14 quater. (Formazione). 
  1. La Provincia promuove la formazione dei soggetti che svolgono le
attivita' di fattoria didattica e di fattoria sociale  attraverso  il
finanziamento di  interventi  organizzati  da  enti  pubblici,  dalle
associazioni  di  categoria,  dai  soggetti  che  offrono  formazione
professionale o dalle strutture formative accreditate dalla Provincia
ai sensi del provvedimento 20 marzo 2008 della Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e Bolzano concernente "Intesa tra il Ministero  del  lavoro  e
previdenza  sociale,  il  Ministero  della  pubblica  istruzione,  il
Ministero dell'universita'  e  ricerca,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  Bolzano,  per  la  definizione  degli  standard
minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture  formative
per la qualita' dei servizi.".