Art. 8 Inserimento dell'art. 14 quater nella legge provinciale sull'agriturismo 2001 1. Dopo l'art. 14 ter della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II-bis, e' inserito il seguente: "Art. 14 quater. (Formazione). 1. La Provincia promuove la formazione dei soggetti che svolgono le attivita' di fattoria didattica e di fattoria sociale attraverso il finanziamento di interventi organizzati da enti pubblici, dalle associazioni di categoria, dai soggetti che offrono formazione professionale o dalle strutture formative accreditate dalla Provincia ai sensi del provvedimento 20 marzo 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente "Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'universita' e ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualita' dei servizi.".