Art. 11 Ricorsi contro atti normativi dell'Unione europea 1. Il Presidente «della Provincia informa preventivamente il Consiglio provinciale sulla richiesta della Provincia di proporre ricorso contro un atto normativo dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). 2. Con atto d'indirizzo il Consiglio provinciale puo' invitare la Giunta a chiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea; in particolare quando s'e' espresso sullo stesso atto in fase di verifica del rispetto del principio di sussidiarieta'.