Art. 11 
 
          Ricorsi contro atti normativi dell'Unione europea 
 
  1.  Il  Presidente  «della  Provincia  informa  preventivamente  il
Consiglio provinciale sulla richiesta  della  Provincia  di  proporre
ricorso  contro  un  atto  normativo  dell'Unione  europea  ai  sensi
dell'articolo  5,  comma  2,  della  legge  5  giugno  2003,  n.  131
(Disposizioni per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della  Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). 
  2. Con atto d'indirizzo il Consiglio provinciale puo'  invitare  la
Giunta a chiedere al Governo  l'impugnazione  di  un  atto  normativo
dell'Unione europea; in particolare quando s'e' espresso sullo stesso
atto  in  fase  di   verifica   del   rispetto   del   principio   di
sussidiarieta'.