Art. 13 Personale dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea 1. Il capo dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea puo' essere nominato dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), oppure fra persone estranee all'amministrazione di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Provincia. E' assunto mediante contratto per una durata non superiore a cinque anni, rinnovabile alla scadenza. Gli sono corrisposti il trattamento economico previsto per il personale - inquadrato nella qualifica di direttore e le altre competenze previste per il personale cui e' conferito l'incarico di direttore d'ufficio. Resta ferma la possibilita' di nominare personale dipendente della Provincia con qualifica di direttore o dirigente. 2. Al fine di dotare l'ufficio per i rapporti con l'Unione europea di idonee professionalita', la Provincia puo' reclutare un numero massimo di due unita' di personale. Tale personale, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e' assunto previo colloquio ed esame curriculare finalizzato alla verifica dell'esperienza acquisita e delle attitudini richieste, compresa la conoscenza delle lingue straniere; a esso e attribuito il trattamento giuridico ed economico con riferimento a quello previsto per il personale di categoria D, livello base, tenuto conto della particolarita' dell'incarico conferito. L'individuazione di queste figure professionali puo' essere affidata anche a societa' specializzate nella ricerca e selezione di personale. 3. La contrattazione collettiva per il personale provinciale stabilisce lo specifico trattamento economico di residenza da corrispondere al personale assegnato all'ufficio per i rapporti con l'Unione europea; a tal fine la Giunta provinciale impartisce specifiche direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN).