Art. 13 
 
                Personale dell'ufficio per i rapporti 
                        con l'Unione europea 
 
  1. Il capo dell'ufficio per i rapporti con  l'Unione  europea  puo'
essere nominato dalla  Giunta  provinciale  secondo  quanto  previsto
dalla legge provinciale 3 aprile 1997,  n.  7  (legge  sul  personale
della    Provincia    1997),    oppure    fra    persone     estranee
all'amministrazione  di  riconosciuta  esperienza  e  competenza,  in
possesso del diploma di laurea e dei  requisiti  generali  prescritti
per l'ammissione all'impiego presso la Provincia. E' assunto mediante
contratto per una durata non superiore  a  cinque  anni,  rinnovabile
alla scadenza. Gli sono corrisposti il trattamento economico previsto
per il personale - inquadrato nella qualifica di direttore e le altre
competenze previste per il personale cui e' conferito  l'incarico  di
direttore  d'ufficio.  Resta  ferma  la  possibilita'   di   nominare
personale dipendente della Provincia con  qualifica  di  direttore  o
dirigente. 
  2. Al fine di dotare l'ufficio per i rapporti con l'Unione  europea
di idonee professionalita', la Provincia  puo'  reclutare  un  numero
massimo di due unita' di personale. Tale personale, in  possesso  dei
requisiti previsti dal comma 1, e' assunto previo colloquio ed  esame
curriculare finalizzato alla  verifica  dell'esperienza  acquisita  e
delle attitudini  richieste,  compresa  la  conoscenza  delle  lingue
straniere; a esso e attribuito il trattamento giuridico ed  economico
con riferimento a quello previsto per il personale  di  categoria  D,
livello  base,  tenuto  conto  della   particolarita'   dell'incarico
conferito.  L'individuazione  di  queste  figure  professionali  puo'
essere affidata  anche  a  societa'  specializzate  nella  ricerca  e
selezione di personale. 
  3.  La  contrattazione  collettiva  per  il  personale  provinciale
stabilisce  lo  specifico  trattamento  economico  di  residenza   da
corrispondere al personale assegnato all'ufficio per i  rapporti  con
l'Unione  europea;  a  tal  fine  la  Giunta  provinciale  impartisce
specifiche direttive all'Agenzia provinciale  per  la  rappresentanza
negoziale (APRAN).