Art. 14 Esperti nazionali distaccati 1. La Provincia promuove, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative, le esperienze del proprio personale presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, secondo quanto previsto dalla decisione n. C (2008) 6866 della Commissione europea, del 12 novembre 2008, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati e agli esperti nazionali in formazione professionale presso i servizi della Commissione, e dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme, generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 2. Il personale provinciale designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in qualita' di esperto presso la rappresentanza permanente dell'Italia, nonche' quello inviato in qualita' di esperto presso gli organi dell'Unione europea sono messi a disposizione di questi organismi. La Provincia corrisponde al predetto personale, con oneri a carico del proprio bilancio e per il periodo di effettiva assegnazione a tali organismi, il trattamento economico fondamentale in godimento. Al medesimo personale spettano anche, per lo stesso periodo, gli emolumenti disciplinati ed erogati a carico dell'Unione europea, nonche' il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dipendenti provinciali, se il dipendente e' richiamato per esigenze di servizio dal dirigente della struttura provinciale competente.