Art. 14 
 
                    Esperti nazionali distaccati 
 
  1. La Provincia  promuove,  tenuto  conto  delle  proprie  esigenze
organizzative,  le  esperienze  del  proprio  personale   presso   le
istituzioni e gli organi dell'Unione europea, secondo quanto previsto
dalla decisione n. C (2008) 6866 della Commissione  europea,  del  12
novembre 2008, relativa al regime applicabile agli esperti  nazionali
distaccati e  agli  esperti  nazionali  in  formazione  professionale
presso i servizi della Commissione, e dall'articolo  32  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme,  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 
  2.  Il  personale  provinciale  designato  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome in qualita' di  esperto  presso  la
rappresentanza permanente  dell'Italia,  nonche'  quello  inviato  in
qualita' di esperto presso gli organi dell'Unione europea sono  messi
a disposizione di  questi  organismi.  La  Provincia  corrisponde  al
predetto personale, con oneri a carico del proprio bilancio e per  il
periodo di effettiva assegnazione a tali  organismi,  il  trattamento
economico fondamentale in godimento. Al medesimo  personale  spettano
anche, per lo stesso periodo, gli emolumenti disciplinati ed  erogati
a carico dell'Unione europea, nonche'  il  rimborso  delle  spese  di
viaggio previsto per i dipendenti provinciali, se  il  dipendente  e'
richiamato per esigenze di servizio  dal  dirigente  della  struttura
provinciale competente.