Art. 15 
 
           Disposizioni per il funzionamento dell'ufficio 
                 per i rapporti con l'Unione europea 
 
  1.  Nel  caso  dell'istituzione  dell'ufficio   comune   ai   sensi
dell'articolo 12, comma 3, la Provincia puo' assumere e pagare  spese
per conto di queste regioni o  enti,  relative  alla  gestione  delle
attivita'  comuni,  anche  in  base  alla  ripartizione  degli  oneri
prevista dall'accordo stipulato fra questi enti. Inoltre la Provincia
puo' sostenere spese sulla base di contratti stipulati da questi enti
per la gestione di attivita' condivise. 
  2. AI responsabile dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea
si applica l'articolo 18 della legge sul  personale  della  Provincia
1997. Per assicurare il funzionamento e la gestione  delle  attivita'
svolte, anche per l'ufficio comune, il responsabile dell'ufficio puo'
stipulare contratti e ordinarne il pagamento. I contratti  di  lavoro
di diritto  privato  per  l'assunzione  del  personale  addetto  alla
segreteria e alla custodia della sede di Bruxelles sono stipulati dal
responsabile dell'ufficio, previa autorizzazione della Provincia. 
  3. Per  pagare  le  spese  previste  da  quest'articolo  la  Giunta
provinciale puo'  istituire  presso  l'ufficio  per  i  rapporti  con
l'Unione  europea  un  servizio  di  cassa  ed  economato,  ai  sensi
dell'articolo 66 della legge provinciale di'  contabilita'  1979.  Il
fondo cassa e reso, disponibile  su  conti  correnti  intestati  alla
Provincia,  accesi  anche  presso  istituti  di  credito   esteri   e
utilizzabili con ogni modalita' in uso, compresa la carta di credito.
Al servizio non si applicano i limiti per il fondo  cassa  e  per  il
singolo  atto  di  spesa  previsti  dal  regolamento  di   esecuzione
dell'articolo  66  della  legge  provinciale  di  contabilita'  1979.
L'economo puo' prelevare dai conti correnti  le  somme  dovute  dalla
Provincia ai sensi dell'accordo per la gestione dell'ufficio  comune,
da versare su distinti conti correnti, anche cointestati. L'economo e
personalmente responsabile anche delle spese ordinate e pagate  dagli
altri  soggetti  per  la  gestione  dell'ufficio  comune,  ai   sensi
dell'accordo. Queste spese sono rendicontate in base  al  regolamento
di  esecuzione  dell'articolo   66   della   legge   provinciale   di
contabilita' 1979, salva la possibilita' di allegare  al  rendiconto,
una copia della documentazione giustificativa della spesa in  formato
elettronico,  al  posto  degli  originali,  che  in  tal  caso   sono
conservati presso la sede dell'ufficio per i  rapporti  con  l'Unione
europea. La vigilanza della ragioneria della  Provincia  puo'  essere
effettuata sulla base della documentazione di spesa inviata in copia,
trasmessa per via telematica secondo le disposizioni vigenti.