Art. 15 Disposizioni per il funzionamento dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea 1. Nel caso dell'istituzione dell'ufficio comune ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la Provincia puo' assumere e pagare spese per conto di queste regioni o enti, relative alla gestione delle attivita' comuni, anche in base alla ripartizione degli oneri prevista dall'accordo stipulato fra questi enti. Inoltre la Provincia puo' sostenere spese sulla base di contratti stipulati da questi enti per la gestione di attivita' condivise. 2. AI responsabile dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea si applica l'articolo 18 della legge sul personale della Provincia 1997. Per assicurare il funzionamento e la gestione delle attivita' svolte, anche per l'ufficio comune, il responsabile dell'ufficio puo' stipulare contratti e ordinarne il pagamento. I contratti di lavoro di diritto privato per l'assunzione del personale addetto alla segreteria e alla custodia della sede di Bruxelles sono stipulati dal responsabile dell'ufficio, previa autorizzazione della Provincia. 3. Per pagare le spese previste da quest'articolo la Giunta provinciale puo' istituire presso l'ufficio per i rapporti con l'Unione europea un servizio di cassa ed economato, ai sensi dell'articolo 66 della legge provinciale di' contabilita' 1979. Il fondo cassa e reso, disponibile su conti correnti intestati alla Provincia, accesi anche presso istituti di credito esteri e utilizzabili con ogni modalita' in uso, compresa la carta di credito. Al servizio non si applicano i limiti per il fondo cassa e per il singolo atto di spesa previsti dal regolamento di esecuzione dell'articolo 66 della legge provinciale di contabilita' 1979. L'economo puo' prelevare dai conti correnti le somme dovute dalla Provincia ai sensi dell'accordo per la gestione dell'ufficio comune, da versare su distinti conti correnti, anche cointestati. L'economo e personalmente responsabile anche delle spese ordinate e pagate dagli altri soggetti per la gestione dell'ufficio comune, ai sensi dell'accordo. Queste spese sono rendicontate in base al regolamento di esecuzione dell'articolo 66 della legge provinciale di contabilita' 1979, salva la possibilita' di allegare al rendiconto, una copia della documentazione giustificativa della spesa in formato elettronico, al posto degli originali, che in tal caso sono conservati presso la sede dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea. La vigilanza della ragioneria della Provincia puo' essere effettuata sulla base della documentazione di spesa inviata in copia, trasmessa per via telematica secondo le disposizioni vigenti.