Art. 16 Coordinamento di azioni interregionali di cooperazione territoriale 1. Per coordinare azioni comuni di carattere interregionale e rafforzare la coesione economica e sociale con la Provincia autonoma di Bolzano e il Land Tirolo, la Provincia si avvale del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) «Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino» costituito ai sensi dell'articolo 39-septies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e, ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), e nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n.: 88 (Legge comunitaria 2008). Per l'attuazione degli obiettivi e dei compiti affidatigli il GECT Puo' avvalersi della struttura di-coordinamento prevista dal comma 3 e del personale messo a disposizione dalla Provincia. 2. La Provincia, in accordo con la Provincia autonoma di Bolzano e con il Land Tirolo, promuove momenti di incontro e di reciproca conoscenza con altre realta' di collaborazione transfrontaliera presenti nell'ambito dell'Unione europea. 3. Nel rispetto dell'ordinamento statale la Provincia puo' partecipare alla costituzione di una struttura assieme alla Provincia autonoma di Bolzano e al Land Tirolo, anche con sede fuori dal proprio territorio, per coordinare le azioni comuni di carattere interregionale per la cooperazione territoriale, comprese quelle derivanti dagli impegni assunti dalla Provincia in occasione delle sedute congiunte delle assemblee legislative della Provincia autonoma di Bolzano, del Tirolo e della Provincia autonoma di Trento. Una convenzione regola i rapporti organizzativi e finanziari tra gli enti per assicurare il funzionamento della struttura di coordinamento. 4. Per i fini del comma 3 la Provincia assegna un incarico di coordinamento, per la durata della legislatura, a' proprio personale o a una persona esterna all'amministrazione, assunta con contratto a tempo determinato per la durata dell'incarico, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego in Provincia. In caso di assunzione a tempo determinato il contratto individuale di lavoro stabilisce i contenuti e le modalita' di svolgimento dell'incarico, nonche' il trattamento economico spettante. Se l'incarico scade durante il periodo in cui la Giunta provinciale e' in carica per l'ordinaria amministrazione, lo stesso e' prorogato fino a quando la nuova Giunta provinciale non provvede in merito, nel termine massimo di centoventi giorni dal suo insediamento. La Giunta provinciale individua la struttura organizzativa di riferimento dell'incarico.