Art. 16 
 
               Coordinamento di azioni interregionali 
                    di cooperazione territoriale 
 
  1. Per coordinare  azioni  comuni  di  carattere  interregionale  e
rafforzare la coesione economica e sociale con la Provincia  autonoma
di Bolzano e il Land  Tirolo,  la  Provincia  si  avvale  del  gruppo
europeo di cooperazione territoriale (GECT) «Euregio  Tirolo  -  Alto
Adige - Trentino» costituito ai sensi dell'articolo 39-septies  della
legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia  di  governo
dell'autonomia del Trentino), e, ai sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio  2006,
relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale  (GECT),  e
nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge  7  luglio  2009,
n.: 88 (Legge comunitaria 2008). Per l'attuazione degli  obiettivi  e
dei compiti  affidatigli  il  GECT  Puo'  avvalersi  della  struttura
di-coordinamento prevista  dal  comma  3  e  del  personale  messo  a
disposizione dalla Provincia. 
  2. La Provincia, in accordo con la Provincia autonoma di Bolzano  e
con il Land Tirolo, promuove  momenti  di  incontro  e  di  reciproca
conoscenza  con  altre  realta'  di  collaborazione  transfrontaliera
presenti nell'ambito dell'Unione europea. 
  3.  Nel  rispetto  dell'ordinamento  statale  la   Provincia   puo'
partecipare alla costituzione di una struttura assieme alla Provincia
autonoma di Bolzano e al  Land  Tirolo,  anche  con  sede  fuori  dal
proprio territorio, per coordinare  le  azioni  comuni  di  carattere
interregionale per  la  cooperazione  territoriale,  comprese  quelle
derivanti dagli impegni assunti dalla Provincia  in  occasione  delle
sedute congiunte delle assemblee legislative della Provincia autonoma
di Bolzano, del Tirolo e della  Provincia  autonoma  di  Trento.  Una
convenzione regola i rapporti organizzativi e finanziari tra gli enti
per assicurare il funzionamento della struttura di coordinamento. 
  4. Per i fini del comma 3  la  Provincia  assegna  un  incarico  di
coordinamento, per la durata della legislatura, a' proprio  personale
o a una persona esterna all'amministrazione, assunta con contratto  a
tempo determinato  per  la  durata  dell'incarico,  in  possesso  del
diploma  di  laurea  e  dei   requisiti   generali   prescritti   per
l'ammissione all'impiego in Provincia. In caso di assunzione a  tempo
determinato il contratto individuale di lavoro stabilisce i contenuti
e le modalita' di svolgimento dell'incarico, nonche'  il  trattamento
economico spettante. Se l'incarico scade durante il periodo in cui la
Giunta provinciale e' in carica per l'ordinaria  amministrazione,  lo
stesso e' prorogato fino a quando la  nuova  Giunta  provinciale  non
provvede in merito, nel termine massimo di centoventi giorni dal  suo
insediamento.  La   Giunta   provinciale   individua   la   struttura
organizzativa di riferimento dell'incarico.