Art. 2 
 
                  Collaborazione interistituzionale 
 
  1. Il Consiglio provinciale e la  Giunta,  nell'ambito  delle  loro
funzioni e prerogative, partecipano alle  sedi  di  collaborazione  e
cooperazione interistituzionale. 
  2. Per favorire la definizione di una posizione della Provincia  in
sede  di  partecipazione  alla  formazione  degli  atti   dell'Unione
europea, il Consiglio provinciale e la Giunta, nell'ambito delle loro
funzioni e prerogative, promuovono  momenti  di  coordinamento  e  di
reciproca collaborazione. 
  3. Per garantire l'adempimento degli  obblighi  di  adeguamento  ai
vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea  il  Consiglio
provinciale puo' adottare atti d'indirizzo per impegnare la Giunta al
recepimento o all'attuazione di atti dell'Unione europea. 
  4. Per i fini di quest'articolo la Giunta provinciale  assicura  al
Consiglio  il  supporto  documentale  e  informativo  con   modalita'
stabilite d'intesa tra i rispettivi presidenti. Le informazioni  e  i
documenti sono trasmessi avvalendosi di modalita' informatiche.