Art. 2 Collaborazione interistituzionale 1. Il Consiglio provinciale e la Giunta, nell'ambito delle loro funzioni e prerogative, partecipano alle sedi di collaborazione e cooperazione interistituzionale. 2. Per favorire la definizione di una posizione della Provincia in sede di partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea, il Consiglio provinciale e la Giunta, nell'ambito delle loro funzioni e prerogative, promuovono momenti di coordinamento e di reciproca collaborazione. 3. Per garantire l'adempimento degli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea il Consiglio provinciale puo' adottare atti d'indirizzo per impegnare la Giunta al recepimento o all'attuazione di atti dell'Unione europea. 4. Per i fini di quest'articolo la Giunta provinciale assicura al Consiglio il supporto documentale e informativo con modalita' stabilite d'intesa tra i rispettivi presidenti. Le informazioni e i documenti sono trasmessi avvalendosi di modalita' informatiche.