Art. 20 Promozione delle iniziative finanziate dall'Unione europea 1. Per favorire la conoscenza e l'accesso alle opportunita' di sostegno offerte dalle politiche dell'Unione europea, la Provincia adotta le misure organizzative necessarie a fornire a soggetti pubblici e privati interessati informazione e assistenza sull'individuazione delle modalita' e delle procedure di partecipazione ai progetti finanziati dall'Unione europea. 2. Al fine di favorire l'incontro di soggetti interessati a medesime iniziative offerte dall'Unione europea e promuovere lo scambio di conoscenze e di opportunita' nell'ambito del territorio di riferimento del GECT previsto dall'articolo 16, la Provincia promuove la realizzazione delle attivita' di informazione e di assistenza previste dal comma 1 in forma congiunta con la Provincia autonoma di Bolzano e il Land Tirolo, anche nell'ambito dello sportello unitario di promozione territoriale previsto dall'articolo 12, comma 4.