Art. 20 
 
               Promozione delle iniziative finanziate 
                         dall'Unione europea 
 
  1. Per favorire la conoscenza  e  l'accesso  alle  opportunita'  di
sostegno offerte dalle politiche dell'Unione  europea,  la  Provincia
adotta le  misure  organizzative  necessarie  a  fornire  a  soggetti
pubblici   e   privati   interessati   informazione   e    assistenza
sull'individuazione   delle   modalita'   e   delle   procedure    di
partecipazione ai progetti finanziati dall'Unione europea. 
  2. Al  fine  di  favorire  l'incontro  di  soggetti  interessati  a
medesime iniziative  offerte  dall'Unione  europea  e  promuovere  lo
scambio di conoscenze e di opportunita' nell'ambito del territorio di
riferimento del GECT previsto dall'articolo 16, la Provincia promuove
la realizzazione delle attivita'  di  informazione  e  di  assistenza
previste dal comma 1 in forma congiunta con la Provincia autonoma  di
Bolzano e il Land Tirolo, anche nell'ambito dello sportello  unitario
di promozione territoriale previsto dall'articolo 12, comma 4.