Art. 21 Disposizioni contabili 1. Gli interessi bancari maturati sugli anticipi delle risorse europee riscossi dalla Provincia possono essere finalizzati a incrementare lo stanziamento da destinare all'attuazione delle iniziative finanziate. 2. Per consentire alla Provincia di concorrere all'eventuale riparto di ulteriori risorse rispetto a quelle assegnate dall'Unione europea la Provincia puo' certificare anche spese sostenute con risorse provinciali per progetti e iniziative coerenti coni programmi dei fondi strutturali. 3. Per l'esame dei rendiconti delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali la Provincia puo' avvalersi di societa' di revisione oppure di revisori legali iscritti al registro previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). 4. La Provincia e' autorizzata ad aderire all'associazione interregionale denominata "Tecnostruttura delle regioni per il FSE", con sede a Roma, competente a prestare assistenza tecnica alle regioni e province autonome per l'accesso al fondo sociale europeo.