Art. 21 
 
                       Disposizioni contabili 
 
  1. Gli interessi bancari  maturati  sugli  anticipi  delle  risorse
europee  riscossi  dalla  Provincia  possono  essere  finalizzati   a
incrementare  lo  stanziamento  da  destinare  all'attuazione   delle
iniziative finanziate. 
  2.  Per  consentire  alla  Provincia  di  concorrere  all'eventuale
riparto di ulteriori risorse rispetto a quelle assegnate  dall'Unione
europea la Provincia  puo'  certificare  anche  spese  sostenute  con
risorse provinciali per progetti e iniziative coerenti coni programmi
dei fondi strutturali. 
  3.  Per  l'esame  dei  rendiconti  delle  spese  sostenute  per  la
realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali  la
Provincia puo' avvalersi di societa' di revisione oppure di  revisori
legali iscritti al registro  previsto  dall'articolo  6  del  decreto
legislativo 27  gennaio  2010,  n.  39  (Attuazione  della  direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti  annuali  e  dei
conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE,
e che abroga la direttiva 84/253/CEE). 
  4.  La  Provincia  e'  autorizzata  ad   aderire   all'associazione
interregionale denominata "Tecnostruttura delle regioni per il  FSE",
con sede a  Roma,  competente  a  prestare  assistenza  tecnica  alle
regioni e province autonome per l'accesso al fondo sociale europeo.