Art. 25 Disposizioni finanziarie 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 12 e 15, stimati nell'importo di 80 mila euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede con le minori spese riferite all'unita' previsionale di base 15.5.120 (Oneri per servizi e spese generali), derivanti dall'abrogazione degli articoli 1 e 2-ter della legge provinciale n. 16 del 1998. 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, stimati nell'importo di 180 mila euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, sono assunti nei limiti previsti, da ultimo, dall'articolo 29 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa. Per gli anni successivi la relativa spesa e determinata dalla legge finanziaria provinciale. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, stimati nell'importo di 200 mila euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede con le minori spese riferite all'unita' previsionale di base 15.5.120 (Oneri per servizi e spese generali), derivanti dall'abrogazione dell'articolo 39-septies della legge provinciale n. 3 del 2006. 4. Le spese per l'attuazione degli articoli 17, 18, 19 e 21, relativi al finanziamento delle iniziative di interesse europeo, sono gia' state autorizzate con l'articolo 79 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria, provinciale 2015), sulle seguenti unita' previsionali di base: a) 25.10.210 - interventi per il miglioramento della qualita' della scuola; b) 25.15.210 - investimenti diretti per l'edilizia scolastica; c) 25.30.210 - interventi di formazione professionale finanziati dallo Stato e/o dall'Unione europea; d) 31.10.220 - fondo unico per la ricerca; e) 40.5.215 - interventi per le politiche sociali e della famiglia finanziati dallo Stato e/o dall'Unione europea; f) 40.20.210 - assegnazioni all'agenzia del lavoro per il piano di politica del lavoro; g) 61.35.210.- iniziative di sviluppo previste dai fondi comunitari FSE-FESR. 5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 22, stimati nell'importo di 90 mila euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede con le minori spese riferite all'unita' previsionale di base 90.10.140 (Spese per l'informazione e per manifestazioni), derivanti dall'abrogazione dell'articolo 2-bis della legge provinciale n. 16 del 1998; 6. Dall'applicazione dell'articolo 23 non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio sulle unita' previsionali di base 90.10.140 (Spese per l'informazione e per manifestazioni), 90.10.170 (Spese discrezionali di parte corrente) e 90.10.270 (Spese discrezionali di parte capitale). Le spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'articolo 23 devono essere assunte secondo le modalita' previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27. 7. La Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale di contabilita' 1979. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 16 febbraio 2015 ROSSI