Art. 25 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Alla copertura degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  degli
articoli 12 e 15, stimati nell'importo di 80 mila euro  per  ciascuno
degli anni dal 2015 al 2017, si provvede con le minori spese riferite
all'unita' previsionale di base 15.5.120 (Oneri per servizi  e  spese
generali), derivanti dall'abrogazione degli articoli 1 e 2-ter  della
legge provinciale n. 16 del 1998. 
  2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13,  stimati
nell'importo di 180 mila euro per ciascuno degli  anni  dal  2015  al
2017, sono assunti nei limiti previsti, da ultimo,  dall'articolo  29
della legge provinciale 30  dicembre  2014,  n.  14,  in  materia  di
fissazione della dotazione complessiva del  personale  provinciale  e
del relativo limite di spesa. Per gli  anni  successivi  la  relativa
spesa e determinata dalla legge finanziaria provinciale. 
  3.  Alla  copertura   degli   oneri   derivanti   dall'applicazione
dell'articolo 16, stimati nell'importo di 200 mila euro per  ciascuno
degli anni dal 2015 al 2017, si provvede con le minori spese riferite
all'unita' previsionale di base 15.5.120 (Oneri per servizi  e  spese
generali), derivanti dall'abrogazione dell'articolo 39-septies  della
legge provinciale n. 3 del 2006. 
  4. Le spese per l'attuazione  degli  articoli  17,  18,  19  e  21,
relativi al finanziamento delle iniziative di interesse europeo, sono
gia' state autorizzate con l'articolo 79 della legge  provinciale  30
dicembre 2014, n. 14 (legge  finanziaria,  provinciale  2015),  sulle
seguenti unita' previsionali di base: 
    a) 25.10.210 - interventi per  il  miglioramento  della  qualita'
della scuola; 
    b) 25.15.210 - investimenti diretti per l'edilizia scolastica; 
    c) 25.30.210 - interventi di formazione professionale  finanziati
dallo Stato e/o dall'Unione europea; 
    d) 31.10.220 - fondo unico per la ricerca; 
    e) 40.5.215  -  interventi  per  le  politiche  sociali  e  della
famiglia finanziati dallo Stato e/o dall'Unione europea; 
    f) 40.20.210 - assegnazioni all'agenzia del lavoro per  il  piano
di politica del lavoro; 
    g)  61.35.210.-  iniziative  di  sviluppo  previste   dai   fondi
comunitari FSE-FESR. 
  5.  Alla  copertura   degli   oneri   derivanti   dall'applicazione
dell'articolo 22, stimati nell'importo di 90 mila euro  per  ciascuno
degli anni dal 2015 al 2017, si provvede con le minori spese riferite
all'unita' previsionale di base 90.10.140 (Spese per l'informazione e
per manifestazioni), derivanti dall'abrogazione  dell'articolo  2-bis
della legge provinciale n. 16 del 1998; 
  6. Dall'applicazione dell'articolo 23 non derivano nuove o maggiori
spese rispetto a quelle gia' autorizzate  in  bilancio  sulle  unita'
previsionali di  base  90.10.140  (Spese  per  l'informazione  e  per
manifestazioni), 90.10.170 (Spese discrezionali di parte corrente)  e
90.10.270  (Spese  discrezionali  di  parte   capitale).   Le   spese
discrezionali derivanti  dall'applicazione  dell'articolo  23  devono
essere assunte secondo le modalita' previste dalle direttive  emanate
dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4  (Disposizioni  per
il contenimento e la razionalizzazione delle spese  della  Provincia)
della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27. 
  7. La Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio le
variazioni conseguenti a questa legge,  ai  sensi  dell'articolo  27,
terzo comma, della legge provinciale di contabilita' 1979. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
    Trento, 16 febbraio 2015 
 
                                ROSSI