Art. 4 Informazione sui processi decisionali europei 1. Il Presidente della Provincia informa il Consiglio provinciale sulla partecipazione della Provincia alla formazione degli atti dell'Unione europea, con particolare riguardo: a) alla posizione della Provincia nelle delegazioni governative che partecipano alle attivita' del Consiglio dell'Unione europea, dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e alle attivita' svolte dagli esperti nominati dal Governo su designazione della Provincia nell'ambito dei predetti organismi; b) alla posizione della Provincia nell'ambito dei tavoli di coordinamento convocati per definire la posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea, con particolare riferimento alla sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, prevista dall'articolo 22 della legge n. 234 del 2012, e ai gruppi di lavoro del comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea, previsti dall'articolo 24, comma 7, della legge n. 234 del 2012; c) ai progetti dei pareri del Comitato delle regioni previsti dall'articolo 307 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; d) ai rappresentanti regionali presso il Consiglio d'Europa. 2. Il Presidente della Provincia trasmette al Consiglio provinciale, entro il 15 febbraio, una relazione relativa all'anno solare precedente in cui: a) anche sulla scorta della verifica effettuata ai sensi dell'articolo 9, riferisce sulla conformita' dell'ordinamento provinciale al diritto dell'Unione europea, sulle procedure europee contenziose e precontenziose relative ad atti provinciali, sull'esecuzione degli obblighi che derivano alla Provincia dall'appartenenza all'Unione europea, sull'attuazione delle politiche europee, con particolare attenzione ai loro profili di carattere interregionale e di cooperazione territoriale; b) elenca i provvedimenti notificati alla Commissione europea ai sensi delle disposizioni sugli aiuti di Stato o applicati in base a un regolamento di esenzione; c) riferisce sulle posizioni della Provincia espresse ai sensi del comma 1 e nell'ambito del Comitato delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2; d) informa sull'attuazione dei programmi provinciali cofinanziati dall'Unione europea.