Art. 4 
 
            Informazione sui processi decisionali europei 
 
  1. Il Presidente della Provincia informa il  Consiglio  provinciale
sulla partecipazione  della  Provincia  alla  formazione  degli  atti
dell'Unione europea, con particolare riguardo: 
    a) alla posizione della Provincia nelle  delegazioni  governative
che partecipano alle attivita' del Consiglio dell'Unione europea, dei
gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio dell'Unione  europea  e
della Commissione europea  e  alle  attivita'  svolte  dagli  esperti
nominati dal Governo su designazione della Provincia nell'ambito  dei
predetti organismi; 
    b) alla posizione  della  Provincia  nell'ambito  dei  tavoli  di
coordinamento  convocati  per  definire  la  posizione  italiana   da
sostenere in sede di Unione europea, con particolare riferimento alla
sessione europea della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
prevista dall'articolo 22 della legge n. 234 del 2012, e ai gruppi di
lavoro del comitato tecnico di  valutazione  degli  atti  dell'Unione
europea, previsti dall'articolo 24, comma 7, della legge n.  234  del
2012; 
    c) ai progetti dei pareri del  Comitato  delle  regioni  previsti
dall'articolo 307 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
    d) ai rappresentanti regionali presso il Consiglio d'Europa. 
  2.  Il  Presidente   della   Provincia   trasmette   al   Consiglio
provinciale, entro il 15 febbraio, una  relazione  relativa  all'anno
solare precedente in cui: 
    a)  anche  sulla  scorta  della  verifica  effettuata  ai   sensi
dell'articolo  9,  riferisce   sulla   conformita'   dell'ordinamento
provinciale al diritto dell'Unione europea, sulle  procedure  europee
contenziose  e   precontenziose   relative   ad   atti   provinciali,
sull'esecuzione  degli   obblighi   che   derivano   alla   Provincia
dall'appartenenza all'Unione europea, sull'attuazione delle politiche
europee, con particolare attenzione  ai  loro  profili  di  carattere
interregionale e di cooperazione territoriale; 
    b) elenca i provvedimenti notificati alla Commissione europea  ai
sensi delle disposizioni sugli aiuti di Stato o applicati in  base  a
un regolamento di esenzione; 
    c) riferisce sulle posizioni della Provincia  espresse  ai  sensi
del comma 1 e nell'ambito  del  Comitato  delle  regioni,  anche  con
riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2; 
    d) informa sull'attuazione dei programmi provinciali cofinanziati
dall'Unione europea.