Art. 5 
 
           Partecipazione della Provincia alla formazione 
                   degli atti dell'Unione europea 
 
  1. In attuazione dell'articolo 24 della legge n. 234 del  2012,  la
Provincia, nelle materie di sua competenza, partecipa alla formazione
della posizione italiana sui Progetti di  atti  dell'Unione  europea,
tenuto conto delle previsioni dell'articolo 2. 
  2. La Giunta  provinciale  trasmette  le  proprie  osservazioni  ai
soggetti competenti indicati nell'articolo 24 della legge n  234  del
2012 nei tempi  e  nei  modi  stabiliti  dal  medesimo  articolo.  In
relazione a quanto  previsto  dal  comma  1,  la  Giunta  provinciale
informa la commissione consiliare competente in materia europea sulla
posizione della Provincia, trasmettendo le osservazioni formulate. 
  3. Con le  modalita'  stabilite  dal  suo  regolamento  interno  il
Consiglio provinciale  partecipa  alla  definizione  della  posizione
della Provincia in relazione alla formazione degli  atti  dell'Unione
europea. Per promuovere l'unitarieta' della posizione della Provincia
il  Consiglio  provinciale  informa  la  Giunta  sulle   osservazioni
formulate sui  progetti  di  atti  dell'Unione  europea  che  intende
trasmettere ai soggetti competenti indicati  nell'articolo  24  della
legge n. 234 del 2012. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2,  in  relazione  alle
iniziative, legislative o non, individuate dal Consiglio  provinciale
nell'ambito degli atti d'indirizzo previsti dall'articolo 6, comma 2,
la  Giunta  provinciale  informa   preventivamente   la   commissione
consiliare competente in materia europea  in  merito  alla  posizione
della Provincia  e  alle  osservazioni  che  intende  trasmettere  ai
soggetti competenti indicati nell'articolo 24 della legge n. 234  del
2012.  Il  Consiglio  provinciale  puo'  approvare   specifici   atti
d'indirizzo, nel rispetto dei tempi stabiliti dall'articolo 24  della
legge n. 234 del 2012 e che trasmette ai soggetti competenti indicati
nel medesimo articolo.