Art. 5 Partecipazione della Provincia alla formazione degli atti dell'Unione europea 1. In attuazione dell'articolo 24 della legge n. 234 del 2012, la Provincia, nelle materie di sua competenza, partecipa alla formazione della posizione italiana sui Progetti di atti dell'Unione europea, tenuto conto delle previsioni dell'articolo 2. 2. La Giunta provinciale trasmette le proprie osservazioni ai soggetti competenti indicati nell'articolo 24 della legge n 234 del 2012 nei tempi e nei modi stabiliti dal medesimo articolo. In relazione a quanto previsto dal comma 1, la Giunta provinciale informa la commissione consiliare competente in materia europea sulla posizione della Provincia, trasmettendo le osservazioni formulate. 3. Con le modalita' stabilite dal suo regolamento interno il Consiglio provinciale partecipa alla definizione della posizione della Provincia in relazione alla formazione degli atti dell'Unione europea. Per promuovere l'unitarieta' della posizione della Provincia il Consiglio provinciale informa la Giunta sulle osservazioni formulate sui progetti di atti dell'Unione europea che intende trasmettere ai soggetti competenti indicati nell'articolo 24 della legge n. 234 del 2012. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, in relazione alle iniziative, legislative o non, individuate dal Consiglio provinciale nell'ambito degli atti d'indirizzo previsti dall'articolo 6, comma 2, la Giunta provinciale informa preventivamente la commissione consiliare competente in materia europea in merito alla posizione della Provincia e alle osservazioni che intende trasmettere ai soggetti competenti indicati nell'articolo 24 della legge n. 234 del 2012. Il Consiglio provinciale puo' approvare specifici atti d'indirizzo, nel rispetto dei tempi stabiliti dall'articolo 24 della legge n. 234 del 2012 e che trasmette ai soggetti competenti indicati nel medesimo articolo.