Art. 7 Partecipazione al Comitato delle regioni 1. Nell'ambito della partecipazione ai processi decisionali europei, la Provincia rappresenta le istanze territoriali presso il Comitato delle regioni. 2. La Giunta provinciale assicura al Consiglio il supporto documentale e informativo relativo ai lavori e alle iniziative del Comitato delle regioni; puo' chiedere al Consiglio provinciale e al Consiglio delle autonomie locali di esprimere la loro posizione in relazione ad attivita' o iniziative del Comitato delle regioni. 3. Ai sensi dell'articolo 2 il Consiglio provinciale e la Giunta adottano forme di coordinamento per esprimere la loro posizione in relazione ad attivita' o iniziative del Comitato delle regioni d'interesse provinciale. 4. Il Presidente della Provincia comunica al Consiglio provinciale il nominativo indicato dalla Provincia alla Conferenza delle regioni e delle province autonome per la designazione a componente del Comitato delle regioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 234 del 2012. 5. La proposta di designazione espressa dal Consiglio provinciale alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome per la designazione a componente del Comitato delle regioni, ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3, della legge n. 234 del 2012, e formulata con le Modalita' previste dal regolamento interno del Consiglio provinciale e comunicata al Presidente della Provincia.