Art. 7 
 
              Partecipazione al Comitato delle regioni 
 
  1.  Nell'ambito  della  partecipazione  ai   processi   decisionali
europei, la Provincia rappresenta le istanze territoriali  presso  il
Comitato delle regioni. 
  2.  La  Giunta  provinciale  assicura  al  Consiglio  il   supporto
documentale e informativo relativo ai lavori e  alle  iniziative  del
Comitato delle regioni; puo' chiedere al Consiglio provinciale  e  al
Consiglio delle autonomie locali di esprimere la  loro  posizione  in
relazione ad attivita' o iniziative del Comitato delle regioni. 
  3. Ai sensi dell'articolo 2 il Consiglio provinciale  e  la  Giunta
adottano forme di coordinamento per esprimere la  loro  posizione  in
relazione ad  attivita'  o  iniziative  del  Comitato  delle  regioni
d'interesse provinciale. 
  4. Il Presidente della Provincia comunica al Consiglio  provinciale
il nominativo indicato dalla Provincia alla Conferenza delle  regioni
e delle province  autonome  per  la  designazione  a  componente  del
Comitato delle regioni, ai sensi dell'articolo  27,  comma  2,  della
legge n. 234 del 2012. 
  5. La proposta di designazione espressa dal  Consiglio  provinciale
alla Conferenza dei  presidenti  delle  assemblee  legislative  delle
regioni e delle province autonome per la  designazione  a  componente
del Comitato delle regioni, ai sensi dell'articolo 27, commi 2  e  3,
della legge n. 234 del 2012, e formulata con  le  Modalita'  previste
dal regolamento interno del Consiglio  provinciale  e  comunicata  al
Presidente della Provincia.