Art. 8 
 
                Partecipazione della societa' civile 
 
  1.  Il  Presidente  della  Provincia  informa  il  Consiglio  delle
autonomie  locali  sugli  atti  dell'Unione  europea   di   specifico
interesse degli enti locali. 
  2. La Provincia assicura il coinvolgimento delle  parti  sociali  e
delle categorie produttive nelle decisioni relative  alla  formazione
della posizione della Provincia sugli  atti  dell'Unione  europea  di
loro specifico interesse. Il Consiglio provinciale attua questo comma
con le modalita' stabilite dal suo regolamento interno.