Art. 8 Partecipazione della societa' civile 1. Il Presidente della Provincia informa il Consiglio delle autonomie locali sugli atti dell'Unione europea di specifico interesse degli enti locali. 2. La Provincia assicura il coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive nelle decisioni relative alla formazione della posizione della Provincia sugli atti dell'Unione europea di loro specifico interesse. Il Consiglio provinciale attua questo comma con le modalita' stabilite dal suo regolamento interno.