Art. 9 Adeguamento dell'ordinamento provinciale agli atti dell'Unione europea e attuazione delle politiche europee 1. La Giunta provinciale verifica annualmente la conformita' dell'ordinamento provinciale agli atti normativi e d'indirizzo dell'Unione europea, trasmettendo i risultati della verifica al Governo, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012, e informandone il Consiglio provinciale nell'ambito della relazione prevista dall'articolo 4, comma 2. 2. La Provincia provvede agli interventi normativi necessari per l'attuazione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea con la legge finanziaria provinciale, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, lettera k), della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilita' 1979), o attraverso altri atti normativi. 3. Gli atti normativi e i provvedimenti adottati dalla Provincia per recepire le direttive europee contengono nel titolo il numero identificativo della direttiva recepita e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per le politiche europee, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 234 del 2012.