Art. 9 
 
         Adeguamento dell'ordinamento provinciale agli atti 
      dell'Unione europea e attuazione delle politiche europee 
 
  1.  La  Giunta  provinciale  verifica  annualmente  la  conformita'
dell'ordinamento  provinciale  agli  atti  normativi  e   d'indirizzo
dell'Unione europea,  trasmettendo  i  risultati  della  verifica  al
Governo, secondo quanto previsto dall'articolo  29,  comma  3,  della
legge n. 234  del  2012,  e  informandone  il  Consiglio  provinciale
nell'ambito della relazione prevista dall'articolo 4, comma 2. 
  2. La Provincia provvede agli interventi  normativi  necessari  per
l'attuazione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea
con  la  legge  finanziaria  provinciale,  secondo  quanto   previsto
dall'articolo 26, comma 3, lettera k),  della  legge  provinciale  14
settembre 1979, n. 7 (legge  provinciale  di  contabilita'  1979),  o
attraverso altri atti normativi. 
  3. Gli atti normativi e i provvedimenti  adottati  dalla  Provincia
per recepire le direttive europee contengono  nel  titolo  il  numero
identificativo  della  direttiva  recepita  e   sono   immediatamente
trasmessi per posta certificata alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri,  dipartimento  per   le   politiche   europee,   ai   sensi
dell'articolo 40 della legge n. 234 del 2012.