Art. 10 
 
                          Entrata in vigore 
 
  La presente legge entra in vigore il  giorno  successivo  a  quello
della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Abruzzo in versione telematica (BURAT). 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  «Bollettino
Ufficiale della Regione». 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo. 
 
    L'Aquila, addi' 4 luglio 2015 
 
                              D'ALFONSO