Art. 10 Entrata in vigore La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT). La presente legge regionale sara' pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione». E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, addi' 4 luglio 2015 D'ALFONSO