Art. 2 Regime di esercizio e manutenzione degli impianti termici 1. Ai fini di cui all'art. 1 ed in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), con Regolamento regionale, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, tenendo conto delle peculiarita' del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificita' ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, la Regione provvede a: a) definire l'ambito di intervento, nonche' fissare i termini e le definizioni connessi all'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici; b) individuare le modalita' piu' opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e piu' efficaci per lo svolgimento delle previste attivita' di controllo, accertamento e ispezione, provvedendo in particolare a: 1) stabilire il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con particolare attenzione agli impianti a combustibile solido; 2) fissare requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici; 3) stabilire gli obblighi a carico di proprietari, utenti, responsabili di impianto, in genere, ed imprese di manutenzione, finalizzati al corretto esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici; 4) definire criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici; 5) definire le competenze e le responsabilita' del responsabile dell'impianto, o del terzo da questi eventualmente designato, ivi compresi i limiti per il ricorso alla delega e le condizioni necessarie per l'assunzione della funzione; 6) definire le modalita' per garantire il corretto esercizio degli impianti termici, ivi compresa la loro periodica manutenzione e controllo, nonche' il loro controllo di efficienza energetica; 7) definire le attivita' di accertamento ed ispezione, finalizzate a garantire l'adeguata efficienza energetica degli impianti termici e la riduzione delle emissioni inquinanti; c) definire i requisiti degli organismi e dei soggetti cui affidare le attivita' di ispezione sugli impianti termici; d) definire i valori massimi della temperatura ambiente, i limiti di esercizio degli impianti termici, ivi compresi i periodi di attivazione ed i valori di riferimento della temperatura dei locali climatizzati, e le facolta' delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici; e) definire i requisiti ed i livelli minimi di efficienza energetica degli impianti termici, con riferimento alle diverse tecnologie di generazione ed al periodo di installazione; f) stabilire le modalita' attraverso le quali le aziende di distribuzione dell'energia ed i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano alle autorita' competenti di cui all'art. 6, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione, alla titolarita' e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonche' i dati relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici serviti, ai fini dell'implementazione e dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici; g) definire le sanzioni da porre a carico di tutti i soggetti obbligati, secondo quanto previsto nella presente legge.