Art. 2 
 
                 Regime di esercizio e manutenzione 
                       degli impianti termici 
 
  1. Ai fini di cui all'art. 1 ed in coerenza con quanto previsto dal
decreto del  Presidente  della  Repubblica  16  aprile  2013,  n.  74
(Regolamento recante definizione dei criteri generali in  materia  di
esercizio, conduzione,  controllo,  manutenzione  e  ispezione  degli
impianti termici per la climatizzazione  invernale  ed  estiva  degli
edifici e per la  preparazione  dell'acqua  calda  per  usi  igienici
sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1,  lettere  a)  e  c),  del
decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192),  con   Regolamento
regionale, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta
regionale, tenendo conto delle peculiarita' del territorio, del parco
edilizio    e    impiantistico    esistente,    delle     valutazioni
tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e  di  gestione
degli  edifici,   delle   specificita'   ambientali,   del   contesto
socio-economico e  di  un  corretto  rapporto  costi-benefici  per  i
cittadini, la Regione provvede a: 
    a) definire l'ambito di intervento, nonche' fissare i  termini  e
le  definizioni  connessi   all'esercizio,   conduzione,   controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici; 
    b) individuare le  modalita'  piu'  opportune  per  garantire  il
corretto esercizio degli impianti termici  e  piu'  efficaci  per  lo
svolgimento delle previste attivita'  di  controllo,  accertamento  e
ispezione, provvedendo in particolare a: 
      1) stabilire il campo  delle  potenze  degli  impianti  su  cui
eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con  particolare
attenzione agli impianti a combustibile solido; 
      2) fissare requisiti  minimi  di  efficienza  energetica  degli
impianti termici; 
      3) stabilire gli obblighi  a  carico  di  proprietari,  utenti,
responsabili di impianto, in  genere,  ed  imprese  di  manutenzione,
finalizzati   al   corretto   esercizio,    conduzione,    controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici; 
      4) definire criteri generali, requisiti e soggetti responsabili
per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione  degli
impianti termici; 
      5) definire le competenze e le responsabilita' del responsabile
dell'impianto, o del terzo da  questi  eventualmente  designato,  ivi
compresi i  limiti  per  il  ricorso  alla  delega  e  le  condizioni
necessarie per l'assunzione della funzione; 
      6) definire le modalita' per garantire  il  corretto  esercizio
degli impianti termici, ivi compresa la loro periodica manutenzione e
controllo, nonche' il loro controllo di efficienza energetica; 
      7)  definire  le  attivita'  di  accertamento   ed   ispezione,
finalizzate  a  garantire  l'adeguata  efficienza  energetica   degli
impianti termici e la riduzione delle emissioni inquinanti; 
    c) definire i  requisiti  degli  organismi  e  dei  soggetti  cui
affidare le attivita' di ispezione sugli impianti termici; 
    d) definire i valori massimi della temperatura ambiente, i limiti
di esercizio degli  impianti  termici,  ivi  compresi  i  periodi  di
attivazione ed i valori di riferimento della temperatura  dei  locali
climatizzati, e le facolta' delle Amministrazioni comunali in  merito
ai limiti di esercizio degli impianti termici; 
    e) definire  i  requisiti  ed  i  livelli  minimi  di  efficienza
energetica degli  impianti  termici,  con  riferimento  alle  diverse
tecnologie di generazione ed al periodo di installazione; 
    f) stabilire le modalita'  attraverso  le  quali  le  aziende  di
distribuzione dell'energia ed i distributori di combustibile per  gli
impianti termici degli edifici comunicano alle  autorita'  competenti
di cui all'art. 6, entro il 31 marzo di ogni anno,  i  dati  relativi
all'ubicazione,  alla  titolarita'  e  ai  consumi   degli   impianti
riforniti  nell'anno  precedente,  nonche'  i  dati   relativi   alle
forniture annuali di combustibile  negli  edifici  serviti,  ai  fini
dell'implementazione e dell'aggiornamento del catasto degli  impianti
termici; 
    g) definire le sanzioni da porre a carico  di  tutti  i  soggetti
obbligati, secondo quanto previsto nella presente legge.