(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 1° luglio 2015) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia
dei giovani e sul Fondo di garanzia  per  le  loro  opportunita')  di
seguito legge; 
  Visto, in particolare,  l'articolo  11  (Registro  regionale  delle
associazioni giovanili) della legge, ai sensi del  quale  la  Regione
istituisce il Registro regionale delle associazioni  giovanili  e  ne
cura la tenuta; 
  Considerato che l'articolo 33 della legge stabilisce che tutti  gli
interventi previsti  dalla  stessa  siano  disciplinati  da  apposito
regolamento, sentita la competente Commissione consiliare; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  di  data  15  maggio
2015, n. 903, con la quale e' stato approvato, in via preliminare, il
testo  del  "Regolamento  concernente  le  modalita'  di  iscrizione,
cancellazione, aggiornamento e tenuta del  Registro  regionale  delle
associazioni giovanili ai sensi degli articoli 11 e  33  della  legge
regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia  dei  giovani  e
sul  Fondo  di  garanzia  per  le  loro  opportunita')",  di  seguito
denominato Regolamento; 
  Visto  il   parere   favorevole,   espresso   all'unanimita',   sul
Regolamento dalla competente Commissione consiliare nella seduta  del
28 maggio 2015; 
  Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta  Regionale  n.  1066  del  5
giugno 2015; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'  emanato  il  "Regolamento  concernente  le   modalita'   di
iscrizione,  cancellazione,  aggiornamento  e  tenuta  del   Registro
regionale delle associazioni giovanili ai sensi degli articoli  11  e
33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge  per  l'autonomia
dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro  opportunita')",  nel
testo  allegato  al  presente  decreto  di  cui   costituisce   parte
integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI