Allegato 
 
Regolamento concernente le modalita'  di  iscrizione,  cancellazione,
  aggiornamento e tenuta del Registro  regionale  delle  associazioni
  giovanili ai sensi degli articoli 11 e 33 della legge regionale  22
  marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo  di
  garanzia per le loro opportunita'). 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di iscrizione,
cancellazione, aggiornamento e tenuta del  Registro  regionale  delle
associazioni giovanili, di  seguito  denominato  Registro,  ai  sensi
dell'articolo 11 della legge regionale 22 marzo 2012,  n.  05  (Legge
per l'autonomia dei giovani e sul  Fondo  di  garanzia  per  le  loro
opportunita'), di seguito denominata legge. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                     Requisiti per l'iscrizione 
 
    1. Sono iscritte  nel  Registro  le  associazione  giovanili,  di
seguito denominate associazioni, in possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 12 della legge, che hanno sede legale  o  operativa  nel
Friuli-Venezia Giulia. 
    2. Le  associazioni  ammesse  all'iscrizione  nel  Registro  sono
composte, almeno per l'80 per cento, da persone di eta' non inferiore
a quattordici anni e non superiore  a  trentacinque  anni.  Nel  loro
organo direttivo non sono ammesse piu' del 20 per cento di persone di
eta' superiore a trentacinque anni.  Nel  computo  delle  percentuali
sono considerati esclusivamente i soci persone fisiche con diritto di
voto. 
    3.  Nell'atto  costitutivo  o  nello  statuto  dell'associazione,
formalizzati  almeno  con  scrittura  privata  registrata  presso  la
competente Agenzia delle Entrate, oltre a quanto disposto dal  Codice
civile in materia, sono espressamente previsti i seguenti requisiti: 
      a) la denominazione dell'associazione; 
      b) le finalita' istituzionali; 
      c) la sede legale o operativa in Friuli-Venezia Giulia; 
      d) l'assenza dello scopo di lucro e il divieto di riparto degli
eventuali utili di gestione, anche in forma indiretta; 
      e) l'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia,  di
uguaglianza, di  rispetto  della  liberta'  e  della  dignita'  degli
associati; 
      f) l'elettivita' e la gratuita' delle cariche associative; 
      g) l'avvalimento prevalente di giovani nel perseguimento  degli
scopi statutari. 
    4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono  essere  posseduti
alla data di presentazione della domanda d'iscrizione al Registro. 
    5. Non e' ammessa l'iscrizione al Registro di  partiti  politici,
associazioni sindacali, associazioni professionali e di categoria, ai
sensi dell'articolo 12, comma 2 della legge. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                        Domanda d'iscrizione 
 
    1.  Ai  fini  dell'iscrizione  nel   Registro   le   associazioni
presentano al Servizio competente in materia di politiche  giovanili,
di seguito denominato  Servizio,  la  relativa  domanda  redatta  nel
rispetto della normativa fiscale vigente, utilizzando  il  formulario
messo a disposizione sul sito  web  istituzionale.  La  domanda  deve
essere sottoscritta  dal  legale  rappresentante  e  corredata  della
seguente documentazione: 
      a) dichiarazione sostitutiva di  atto  notorio  resa  ai  sensi
dell'articolo 47 del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari   in   materia   di   documentazione   amministrativa),
sottoscritta dal legale rappresentante, attestante  il  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 2, l'eventuale  esenzione  dall'imposta
di bollo e la relativa normativa di esenzione. A  tale  dichiarazione
deve  essere  allegata  la  seguente  documentazione,   quale   parte
integrante della stessa: 
        1) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello
statuto registrati presso la competente Agenzia delle Entrate; 
        2) elenco nominativo delle  persone  fisiche  associate,  con
diritto di voto, completo di codice fiscale e data di nascita; 
        3)  elenco  nominativo  delle  persone   fisiche   componenti
l'organo direttivo, con diritto di voto, completo di codice  fiscale,
data di nascita, carica ricoperta e data di scadenza del mandato; 
        4) copia del documento di identita' in corso di validita' del
soggetto che sottoscrive la dichiarazione; 
      b) attestazione di pagamento dell'imposta di bollo, se dovuta. 
    2. Nel caso in cui la  copia  conforme  dell'atto  costitutivo  e
dello  statuto  siano  gia'  stati  depositati  presso  altri  uffici
dell'amministrazione  regionale,  gli  stessi  non  dovranno   essere
allegati alla domanda d'iscrizione di cui al comma 1), lettera a). 
 
                               Art. 4. 
 
 
             Procedimento di iscrizione e sua efficacia 
 
    1.   Il   direttore    del    Servizio    dispone    l'iscrizione
dell'associazione  al  Registro  ovvero  il  diniego  dell'iscrizione
stessa con proprio decreto, entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento
della domanda, dopo averne verificato la completezza, la  regolarita'
formale ed accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo
2. 
    2. Qualora dall'esame della documentazione  trasmessa  a  corredo
della  domanda  risulti   necessaria   l'acquisizione   di   elementi
integrativi, il  Servizio  provvede  a  richiederli  all'associazione
interessata,  fissando  un  termine   di   trenta   giorni,   decorso
inutilmente il quale la domanda viene dichiarata inammissibile. 
    3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il termine di cui al  comma  1
e' sospeso. 
    4. La decorrenza dell'iscrizione al Registro coincide con la data
del decreto di iscrizione di cui al comma 1. 
    5. E' ammessa  la  contemporanea  iscrizione  ad  altri  Registri
regionali. 
    6. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e'  condizione
necessaria per il mantenimento dell'iscrizione al Registro. 
    7. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della  legge,  l'iscrizione
al Registro e' condizione necessaria per l'ottenimento di contributi,
finanziamenti e ogni altro incentivo regionale previsto  dalla  legge
stessa. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                     Modalita' di comunicazione 
                     degli atti del procedimento 
 
    1. Le comunicazioni relative al procedimento fra  il  Servizio  e
l'associazione, successive alla domanda d'iscrizione, che necessitano
di data certa, avvengono con consegna a mano,  a  mezzo  raccomandata
A/R ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).  Tutta  la
documentazione deve essere sottoscritta dal legale  rappresentante  o
da altra persona munita di delega e poteri di firma.  La  casella  di
posta elettronica certificata utilizzata  per  l'invio  viene  eletta
come domicilio digitale dell'associazione. 
    Ai  fini  dell'osservanza  dei  termini  previsti  dal   presente
regolamento, fanno fede rispettivamente: 
      a) la data di arrivo nel caso di consegna a mano; 
      b) il timbro dell'ufficio postale di spedizione ove si provveda
all'inoltro a mezzo raccomandata. In questo caso la documentazione e'
ritenuta ammissibile purche' pervenga  entro  quindici  giorni  dalla
scadenza prevista per la sua presentazione; 
      c) la marcatura temporale prevista dal sistema di  trasmissione
nel caso di invio a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). 
    2. Le comunicazioni di cui al  comma  1  possono  avvenire  anche
tramite  appositi  formulari  messi  a  disposizione  sul  sito   web
istituzionale. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                  Tenuta e pubblicita' del Registro 
 
    1. Il Registro, alla cui tenuta provvede il Servizio, e' pubblico
e chiunque puo' prenderne visione. 
    2.  L'elenco  delle  associazioni  iscritte   nel   Registro   e'
pubblicato sul sito web istituzionale della Regione. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                     Obblighi dell'Associazione 
 
    1. Le associazioni sono tenute alla gestione del Libro  soci  nel
quale viene  riportato  l'elenco  aggiornato  dei  soci  completo  di
cognome, nome, data di nascita, data di iscrizione all'associazione e
eventuale data di  uscita  dall'associazione.  Il  Libro  soci  e'  a
disposizione del Servizio al fine di eventuali verifiche relative  al
mantenimento dei requisiti. 
    2. Entro il 31 marzo di ogni  anno,  l'associazione  iscritta  al
Registro invia una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai
sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  attestante   la
permanenza,  per  l'intera  durata  del  periodo  di  iscrizione   al
Registro, dei requisiti di cui all'articolo 2 ed attestante  altresi'
la composizione dell'associazione e  dell'organo  direttivo  come  da
allegata seguente documentazione, parte integrante della stessa: 
      a) elenco  nominativo  delle  persone  fisiche  associate,  con
diritto di voto, completo di codice fiscale e data di nascita; 
      b) elenco nominativo delle persone fisiche componenti  l'organo
direttivo, con diritto di voto, completo di codice fiscale,  data  di
nascita, carica ricoperta e data di scadenza del mandato; 
      c) copia del documento di identita' in corso di  validita'  del
soggetto che sottoscrive la dichiarazione. 
    3. L'associazione iscritta  al  Registro  e'  comunque  tenuta  a
comunicare al Servizio tutte le modifiche riguardanti i requisiti  di
cui all'art. 2 entro quindici giorni dal verificarsi delle  modifiche
stesse. Sono escluse da tale obbligo le modifiche relative all'elenco
soci qualora le stesse non comportino la perdita del requisito di cui
all'articolo 2, comma 2. Nel caso in  cui  le  modifiche  intervenute
comportino  la  perdita  dei  requisiti  di   cui   all'articolo   2,
l'associazione comunica altresi' al Servizio le eventuali domande  di
contributo  presentate  in  base  alla  legge  ad   altre   direzioni
dell'amministrazione regionale. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                     Cancellazione dal Registro 
 
    1. E' disposta la cancellazione dal Registro: 
      a) qualora sia accertato il mancato possesso o la  perdita  dei
requisiti di cui all'articolo 2; 
      b) nel caso in cui l'associazione non presenti la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio di cui all'articolo 7, comma 2; 
      c) su esplicita istanza dell'associazione. 
    2. Il direttore del Servizio dispone la cancellazione,  entro  60
giorni decorrenti: 
      a) dalla data di accertamento del mancato  possesso  o  perdita
dei requisiti di cui all'articolo 2; 
      b) dalla data di scadenza del termine di  cui  all'articolo  7,
comma 2; 
      c) dalla data di ricevimento dell'istanza di cancellazione. 
    3. La cancellazione per i motivi previsti al comma 1, lettera a),
decorre dalla data in cui si e' verificata  la  perdita  di  uno  dei
requisiti di cui all'articolo 2. La cancellazione non viene  disposta
qualora l'associazione abbia provveduto al ripristino  dei  requisiti
di cui all'articolo 2 entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si
e' verificata la perdita dei requisiti stessi. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                        Ispezioni e controlli 
 
    1. Il Servizio puo' effettuare ispezioni e  controlli,  ai  sensi
dell'articolo 44 della legge regionale 20 marzo  2000,  n.  7  (Testo
unico in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso). 
 
                              Art. 10. 
 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento
si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in  vigore  il  giorno  dopo  la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani