Allegato Regolamento concernente le modalita' di iscrizione, cancellazione, aggiornamento e tenuta del Registro regionale delle associazioni giovanili ai sensi degli articoli 11 e 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'). (Omissis). Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di iscrizione, cancellazione, aggiornamento e tenuta del Registro regionale delle associazioni giovanili, di seguito denominato Registro, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 05 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'), di seguito denominata legge. Art. 2. Requisiti per l'iscrizione 1. Sono iscritte nel Registro le associazione giovanili, di seguito denominate associazioni, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 della legge, che hanno sede legale o operativa nel Friuli-Venezia Giulia. 2. Le associazioni ammesse all'iscrizione nel Registro sono composte, almeno per l'80 per cento, da persone di eta' non inferiore a quattordici anni e non superiore a trentacinque anni. Nel loro organo direttivo non sono ammesse piu' del 20 per cento di persone di eta' superiore a trentacinque anni. Nel computo delle percentuali sono considerati esclusivamente i soci persone fisiche con diritto di voto. 3. Nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione, formalizzati almeno con scrittura privata registrata presso la competente Agenzia delle Entrate, oltre a quanto disposto dal Codice civile in materia, sono espressamente previsti i seguenti requisiti: a) la denominazione dell'associazione; b) le finalita' istituzionali; c) la sede legale o operativa in Friuli-Venezia Giulia; d) l'assenza dello scopo di lucro e il divieto di riparto degli eventuali utili di gestione, anche in forma indiretta; e) l'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia, di uguaglianza, di rispetto della liberta' e della dignita' degli associati; f) l'elettivita' e la gratuita' delle cariche associative; g) l'avvalimento prevalente di giovani nel perseguimento degli scopi statutari. 4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda d'iscrizione al Registro. 5. Non e' ammessa l'iscrizione al Registro di partiti politici, associazioni sindacali, associazioni professionali e di categoria, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della legge. Art. 3. Domanda d'iscrizione 1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro le associazioni presentano al Servizio competente in materia di politiche giovanili, di seguito denominato Servizio, la relativa domanda redatta nel rispetto della normativa fiscale vigente, utilizzando il formulario messo a disposizione sul sito web istituzionale. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e corredata della seguente documentazione: a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, l'eventuale esenzione dall'imposta di bollo e la relativa normativa di esenzione. A tale dichiarazione deve essere allegata la seguente documentazione, quale parte integrante della stessa: 1) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto registrati presso la competente Agenzia delle Entrate; 2) elenco nominativo delle persone fisiche associate, con diritto di voto, completo di codice fiscale e data di nascita; 3) elenco nominativo delle persone fisiche componenti l'organo direttivo, con diritto di voto, completo di codice fiscale, data di nascita, carica ricoperta e data di scadenza del mandato; 4) copia del documento di identita' in corso di validita' del soggetto che sottoscrive la dichiarazione; b) attestazione di pagamento dell'imposta di bollo, se dovuta. 2. Nel caso in cui la copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto siano gia' stati depositati presso altri uffici dell'amministrazione regionale, gli stessi non dovranno essere allegati alla domanda d'iscrizione di cui al comma 1), lettera a). Art. 4. Procedimento di iscrizione e sua efficacia 1. Il direttore del Servizio dispone l'iscrizione dell'associazione al Registro ovvero il diniego dell'iscrizione stessa con proprio decreto, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, dopo averne verificato la completezza, la regolarita' formale ed accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2. 2. Qualora dall'esame della documentazione trasmessa a corredo della domanda risulti necessaria l'acquisizione di elementi integrativi, il Servizio provvede a richiederli all'associazione interessata, fissando un termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la domanda viene dichiarata inammissibile. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il termine di cui al comma 1 e' sospeso. 4. La decorrenza dell'iscrizione al Registro coincide con la data del decreto di iscrizione di cui al comma 1. 5. E' ammessa la contemporanea iscrizione ad altri Registri regionali. 6. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e' condizione necessaria per il mantenimento dell'iscrizione al Registro. 7. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge, l'iscrizione al Registro e' condizione necessaria per l'ottenimento di contributi, finanziamenti e ogni altro incentivo regionale previsto dalla legge stessa. Art. 5. Modalita' di comunicazione degli atti del procedimento 1. Le comunicazioni relative al procedimento fra il Servizio e l'associazione, successive alla domanda d'iscrizione, che necessitano di data certa, avvengono con consegna a mano, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma. La casella di posta elettronica certificata utilizzata per l'invio viene eletta come domicilio digitale dell'associazione. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fanno fede rispettivamente: a) la data di arrivo nel caso di consegna a mano; b) il timbro dell'ufficio postale di spedizione ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata. In questo caso la documentazione e' ritenuta ammissibile purche' pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione; c) la marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione nel caso di invio a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). 2. Le comunicazioni di cui al comma 1 possono avvenire anche tramite appositi formulari messi a disposizione sul sito web istituzionale. Art. 6. Tenuta e pubblicita' del Registro 1. Il Registro, alla cui tenuta provvede il Servizio, e' pubblico e chiunque puo' prenderne visione. 2. L'elenco delle associazioni iscritte nel Registro e' pubblicato sul sito web istituzionale della Regione. Art. 7. Obblighi dell'Associazione 1. Le associazioni sono tenute alla gestione del Libro soci nel quale viene riportato l'elenco aggiornato dei soci completo di cognome, nome, data di nascita, data di iscrizione all'associazione e eventuale data di uscita dall'associazione. Il Libro soci e' a disposizione del Servizio al fine di eventuali verifiche relative al mantenimento dei requisiti. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'associazione iscritta al Registro invia una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante attestante la permanenza, per l'intera durata del periodo di iscrizione al Registro, dei requisiti di cui all'articolo 2 ed attestante altresi' la composizione dell'associazione e dell'organo direttivo come da allegata seguente documentazione, parte integrante della stessa: a) elenco nominativo delle persone fisiche associate, con diritto di voto, completo di codice fiscale e data di nascita; b) elenco nominativo delle persone fisiche componenti l'organo direttivo, con diritto di voto, completo di codice fiscale, data di nascita, carica ricoperta e data di scadenza del mandato; c) copia del documento di identita' in corso di validita' del soggetto che sottoscrive la dichiarazione. 3. L'associazione iscritta al Registro e' comunque tenuta a comunicare al Servizio tutte le modifiche riguardanti i requisiti di cui all'art. 2 entro quindici giorni dal verificarsi delle modifiche stesse. Sono escluse da tale obbligo le modifiche relative all'elenco soci qualora le stesse non comportino la perdita del requisito di cui all'articolo 2, comma 2. Nel caso in cui le modifiche intervenute comportino la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, l'associazione comunica altresi' al Servizio le eventuali domande di contributo presentate in base alla legge ad altre direzioni dell'amministrazione regionale. Art. 8. Cancellazione dal Registro 1. E' disposta la cancellazione dal Registro: a) qualora sia accertato il mancato possesso o la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2; b) nel caso in cui l'associazione non presenti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'articolo 7, comma 2; c) su esplicita istanza dell'associazione. 2. Il direttore del Servizio dispone la cancellazione, entro 60 giorni decorrenti: a) dalla data di accertamento del mancato possesso o perdita dei requisiti di cui all'articolo 2; b) dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 2; c) dalla data di ricevimento dell'istanza di cancellazione. 3. La cancellazione per i motivi previsti al comma 1, lettera a), decorre dalla data in cui si e' verificata la perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 2. La cancellazione non viene disposta qualora l'associazione abbia provveduto al ripristino dei requisiti di cui all'articolo 2 entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si e' verificata la perdita dei requisiti stessi. Art. 9. Ispezioni e controlli 1. Il Servizio puo' effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Art. 10. Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 7/2000. Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Serracchiani