Art. 4 Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 87/2014 1. L'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 87 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017), e' sostituito dal seguente: «Art. 4. (Disavanzo d'esercizio) - 1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l'esercizio 2015 e' approvato in complessivi € 3.533.960.535,88 comprensivo della somma di € 2.622.466.551,95 relativa al disavanzo accertato con il rendiconto 2014. 2. Nel triennio 2015 - 2017 e' autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di € 3.533.960.535,88 per la copertura del disavanzo degli esercizi 2015 - 2017 di cui al comma 1, per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unita' previsionali di base (UPB) indicate negli allegati A.4 e B.4. 3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, possono essere assunti, a partire dal 1° dicembre 2015, anche ricorrendo alla Cassa depositi e prestiti o alla Banca europea per gli investimenti (BEI), ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti. 4. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2016 e 2017, nonche' l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilita' di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 "Oneri del ricorso al credito - Spese correnti" e UPB 735 "Rimborso prestiti"». 5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2017, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2017, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.».