Art. 4 
 
    Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 87/2014 
 
  1. L'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 87 (Bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale  2015  -
2017), e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 4. (Disavanzo d'esercizio) - 1.  Agli  effetti  di  cui  ai
commi successivi, il disavanzo per l'esercizio 2015 e'  approvato  in
complessivi  €  3.533.960.535,88   comprensivo   della   somma   di €
2.622.466.551,95 relativa al disavanzo accertato  con  il  rendiconto
2014. 
  2. Nel triennio 2015 - 2017 e' autorizzata la contrazione di  mutui
e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo  complessivo
di € 3.533.960.535,88 per la copertura del disavanzo  degli  esercizi
2015 - 2017 di cui al comma 1,  per  il  finanziamento  di  spese  di
investimento di cui alle unita' previsionali di base  (UPB)  indicate
negli allegati A.4 e B.4. 
  3. I mutui o prestiti di cui al  comma  2,  da  estinguersi  in  un
periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, possono  essere
assunti, a partire dal 1° dicembre 2015, anche ricorrendo alla  Cassa
depositi e prestiti o alla Banca europea per gli investimenti  (BEI),
ad un tasso massimo pari a  quello  di  riferimento  applicato  dalla
Cassa depositi e prestiti. 
  4. Gli oneri di ammortamento di  cui  al  comma  3,  relativi  agli
esercizi 2016 e 2017, nonche' l'eventuale maggiorazione della rata di
ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilita'  di  tasso
od agli eventuali oneri conseguenti al  rischio  di  cambio,  trovano
copertura  finanziaria  con  le  singole  leggi  di  bilancio,  negli
appositi stanziamenti del bilancio annuale  e  pluriennale,  UPB  732
"Oneri del ricorso al credito - Spese correnti" e UPB  735  "Rimborso
prestiti"». 
  5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi  al  2017,
determinate  in  misura  non  superiore  a  quella  posta  a   carico
dell'esercizio 2017, trovano copertura con  le  successive  leggi  di
bilancio.».