Art. 10 Sanzioni 1. Chiunque gestisce una struttura destinata alla pratica del naturismo in assenza di SCIA e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00. 2. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 6, commi 5 e 6 e all'articolo 7, comma 5 e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.500,00. 3. Chiunque contravviene alle disposizioni previste nel regolamento di cui all'articolo 8 e' soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro 250,00 ad euro 1.000,00 nei casi di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b); b) da euro 500,00 ad euro 3.000,00 nei casi di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d). 4. Qualora l'attivita' venga esercitata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, il comune, accertata la mancanza dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 8, procede alla revoca della concessione. 5. In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, il comune o altro soggetto competente puo' procedere, previa diffida, alla sospensione o alla cessazione dell'attivita'.