Art. 10 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Chiunque gestisce  una  struttura  destinata  alla  pratica  del
naturismo in assenza di SCIA e' soggetto al pagamento della  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00. 
  2. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 6, commi
5 e 6 e all'articolo 7,  comma  5  e'  soggetto  al  pagamento  della
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.500,00. 
  3. Chiunque contravviene alle disposizioni previste nel regolamento
di cui  all'articolo  8  e'  soggetto  al  pagamento  delle  seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie: 
    a) da euro 250,00 ad euro 1.000,00 nei casi di  violazione  delle
disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b); 
    b) da euro 500,00 ad euro 3.000,00 nei casi di  violazione  delle
disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d). 
  4. Qualora l'attivita' venga esercitata ai sensi  dell'articolo  4,
comma 3, il comune, accertata la mancanza dei requisiti previsti  dal
regolamento  di  cui  all'articolo  8,  procede  alla  revoca   della
concessione. 
  5. In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste  dal
presente  articolo,  il  comune  o  altro  soggetto  competente  puo'
procedere,  previa  diffida,  alla  sospensione  o  alla   cessazione
dell'attivita'.