Art. 13 
 
                 Clausola di neutralita' finanziaria 
 
  1.  Dall'attuazione  della  presente  legge  non   derivano   oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
    Torino, 21 settembre 2015 
 
                             CHIAMPARINO