Art. 13 Clausola di neutralita' finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 21 settembre 2015 CHIAMPARINO