Art. 5 Aree private destinate al naturismo 1. L'attivita' volta alla pratica del naturismo puo' essere esercitata, con gestione unitaria e imprenditoriale, nelle seguenti aree private: a) all'interno di strutture turistico-ricettive alberghiere, extralberghiere, agrituristiche e di campeggi e villaggi turistici delimitando opportunamente specifiche aree ad esclusivo utilizzo dei naturisti o destinando all'attivita' naturista l'intera struttura ricettiva; b) in aree ed altri ambienti all'aperto organizzati per favorire attivita' ludico-ricreative ed eventualmente per la sosta di caravan e autocaravan. 2. Le strutture destinate all'attivita' di cui al comma 1, nonche' l'utilizzo delle aree e la realizzazione di manufatti, ad esclusione delle zone di demanio pubblico di cui all'articolo 4, sono assoggettate alle disposizioni previste in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza e di prevenzione incendi e sono rispettose dell'ambiente.