Art. 5 
 
                 Aree private destinate al naturismo 
 
  1.  L'attivita'  volta  alla  pratica  del  naturismo  puo'  essere
esercitata, con gestione unitaria e imprenditoriale,  nelle  seguenti
aree private: 
    a)  all'interno  di  strutture  turistico-ricettive  alberghiere,
extralberghiere, agrituristiche e di campeggi  e  villaggi  turistici
delimitando opportunamente specifiche aree ad esclusivo utilizzo  dei
naturisti o destinando  all'attivita'  naturista  l'intera  struttura
ricettiva; 
    b) in aree ed altri ambienti all'aperto organizzati per  favorire
attivita' ludico-ricreative ed eventualmente per la sosta di  caravan
e autocaravan. 
  2. Le strutture destinate all'attivita' di cui al comma 1,  nonche'
l'utilizzo delle aree e la realizzazione di manufatti, ad  esclusione
delle  zone  di  demanio  pubblico  di  cui  all'articolo   4,   sono
assoggettate  alle  disposizioni  previste  in  materia  urbanistica,
edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza e di prevenzione incendi e
sono rispettose dell'ambiente.