Art. 6 Avvio dell'attivita' 1. Chiunque intende gestire un'attivita' volta alla pratica del naturismo presenta, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), una Segnalazione Certificata di Inizio Attivita' (SCIA), in modalita' telematica, allo Sportello Unico delle Attivita' Produttive (SUAP) del comune sul cui territorio insistono le strutture e le aree da destinare all'attivita'. 2. La SCIA e' presentata su apposita modulistica predisposta e resa disponibile dalla struttura regionale competente. 3. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e' subordinato al possesso: a) dei requisiti soggettivi di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico-alberghiere) e del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122); c) dei requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari ed ambientali previsti dalla normativa vigente. 4. Il SUAP, ricevuta la SCIA, la trasmette in via telematica: a) agli uffici comunali competenti e all'Azienda Sanitaria Locale (ASL), per l'esercizio delle rispettive attivita' di vigilanza; b) alla provincia, alla citta' metropolitana e all'Agenzia di accoglienza e promozione Turistica Locale (ATL) competenti per territorio, a fini informativi. 5. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad esporre in modo visibile all'interno della struttura copia della SCIA. 6. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualita' indicati nella SCIA di cui al comma 1 e' segnalata, entro dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 4.