Art. 6 
 
                        Avvio dell'attivita' 
 
  1. Chiunque intende gestire un'attivita'  volta  alla  pratica  del
naturismo presenta, ai sensi dell'articolo 19 della  legge  7  agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi), una  Segnalazione
Certificata di Inizio Attivita' (SCIA), in modalita' telematica, allo
Sportello Unico delle Attivita' Produttive (SUAP) del comune sul  cui
territorio  insistono  le  strutture   e   le   aree   da   destinare
all'attivita'. 
  2. La SCIA e' presentata su apposita modulistica predisposta e resa
disponibile dalla struttura regionale competente. 
  3. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e'  subordinato  al
possesso: 
    a) dei requisiti soggettivi di cui al  regio  decreto  18  giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle  leggi  di  pubblica
sicurezza) e all'articolo 67  del  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n.  159  (Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di  documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13  agosto  2010,
n. 136); 
    b) dei requisiti previsti in materia di  prevenzione  incendi  ai
sensi  del  decreto  del  Ministro   dell'interno   9   aprile   1994
(Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
costruzione    e    l'esercizio     delle     attivita'     ricettive
turistico-alberghiere) e del decreto del Presidente della  Repubblica
1° agosto 2011, n. 151  (Regolamento  recante  semplificazione  della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'articolo 49, comma 4 quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122); 
    c) dei requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari ed ambientali
previsti dalla normativa vigente. 
  4. Il SUAP, ricevuta la SCIA, la trasmette in via telematica: 
    a) agli uffici comunali competenti e all'Azienda Sanitaria Locale
(ASL), per l'esercizio delle rispettive attivita' di vigilanza; 
    b) alla provincia, alla citta'  metropolitana  e  all'Agenzia  di
accoglienza  e  promozione  Turistica  Locale  (ATL)  competenti  per
territorio, a fini informativi. 
  5. I soggetti di cui al comma 1 sono  tenuti  ad  esporre  in  modo
visibile all'interno della struttura copia della SCIA. 
  6. Ogni variazione relativa a  stati,  fatti  e  qualita'  indicati
nella SCIA di cui  al  comma  1  e'  segnalata,  entro  dieci  giorni
successivi al suo verificarsi, al  SUAP  territorialmente  competente
che procede ai sensi del comma 4.