Art. 8 
 
                             Regolamento 
 
  1. La Giunta regionale, entro centottanta  giorni  dall'entrata  in
vigore della presente  legge,  approva,  acquisito  il  parere  della
commissione consiliare competente, un regolamento  che  definisce  in
particolare: 
    a) le disposizioni da rispettare all'interno delle aree destinate
alla  pratica  del  naturismo  e  nell'allestimento  delle   relative
strutture  nel  rispetto   della   normativa   vigente   in   materia
urbanistica,   edilizia,   igienico-sanitaria,   di   sicurezza,   di
prevenzione incendi ed ambientale; 
    b) i criteri  per  l'identificazione  di  opportuni  strumenti  e
accorgimenti volti a delimitare e a rendere non visibili a  terzi  le
aree private e pubbliche destinate alla pratica  del  naturismo,  ivi
compresi i criteri per la realizzazione di un'adeguata segnaletica  o
logo nonche' eventuali denominazioni che consentano il riconoscimento
immediato di dette aree dall'esterno a tutela dell'ospite; 
    c)  i  criteri  per  il  rilascio  delle   concessioni   di   cui
all'articolo 4, comma 3, tenuto conto  della  disciplina  vigente  in
materia di vincoli nelle aree  e  negli  ambienti  naturali  pubblici
oggetto dell'attivita'; 
    d) la destinazione  urbanistica  delle  aree  all'aperto  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b) nel rispetto degli  strumenti  di
pianificazione comunale; 
    e) le modalita' di funzionamento ed i periodi di  apertura  delle
strutture, tenendo conto della possibilita' di esercitare l'attivita'
con apertura annuale e stagionale.