Art. 8 Regolamento 1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, acquisito il parere della commissione consiliare competente, un regolamento che definisce in particolare: a) le disposizioni da rispettare all'interno delle aree destinate alla pratica del naturismo e nell'allestimento delle relative strutture nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi ed ambientale; b) i criteri per l'identificazione di opportuni strumenti e accorgimenti volti a delimitare e a rendere non visibili a terzi le aree private e pubbliche destinate alla pratica del naturismo, ivi compresi i criteri per la realizzazione di un'adeguata segnaletica o logo nonche' eventuali denominazioni che consentano il riconoscimento immediato di dette aree dall'esterno a tutela dell'ospite; c) i criteri per il rilascio delle concessioni di cui all'articolo 4, comma 3, tenuto conto della disciplina vigente in materia di vincoli nelle aree e negli ambienti naturali pubblici oggetto dell'attivita'; d) la destinazione urbanistica delle aree all'aperto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) nel rispetto degli strumenti di pianificazione comunale; e) le modalita' di funzionamento ed i periodi di apertura delle strutture, tenendo conto della possibilita' di esercitare l'attivita' con apertura annuale e stagionale.