Art. 9 Funzioni di vigilanza e controllo 1. Ferme restando le competenze dell'autorita' di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 8 sono esercitate dal comune e dagli altri soggetti competenti. 2. Al fine di rendere piu' efficace l'attivita' di vigilanza di cui al comma 1, i comuni esercitano preferibilmente in forma coordinata con gli altri soggetti competenti le attivita' di controllo ed entro il 31 gennaio di ciascun anno trasmettono alla struttura regionale competente in materia di turismo una relazione sull'attivita' di controllo esercitata nell'anno precedente.