Art. 9 
 
                  Funzioni di vigilanza e controllo 
 
  1.  Ferme  restando  le  competenze  dell'autorita'   di   pubblica
sicurezza, le funzioni di vigilanza e  di  controllo  sull'osservanza
delle disposizioni della presente legge  e  del  regolamento  di  cui
all'articolo 8 sono esercitate dal  comune  e  dagli  altri  soggetti
competenti. 
  2. Al fine di rendere piu' efficace l'attivita' di vigilanza di cui
al comma 1, i comuni esercitano preferibilmente in  forma  coordinata
con gli altri soggetti competenti le attivita' di controllo ed  entro
il 31 gennaio di ciascun anno trasmettono  alla  struttura  regionale
competente in materia di  turismo  una  relazione  sull'attivita'  di
controllo esercitata nell'anno precedente.