(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - 
          Anno XLVI - n. 88 Speciale del 16 settembre 2015) 
 
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge regionale  e  ne  dispone  la  pubblicazione  nel
Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. 
 
                               Art. 1 
 
           Inserimento dell'art. 31 bis nella l.r. 3/2015 
 
  1. Dopo l'articolo 31 della legge regionale 20 gennaio 2015,  n.  3
(Bilancio  di  previsione  pluriennale  2015-2017)  e'  inserito   il
seguente: 
  "Art. 31 bis (Agenzia Sanitaria  Regionale  -  ASR).  1.  Ai  sensi
dell'articolo 47 della l.r. 3/2002 e' approvato  l'allegato  bilancio
per l'esercizio finanziario  2015  dell'Agenzia  Sanitaria  Regionale
(ASR). 
  2. Ai sensi della legge regionale 10 marzo 2008, n. 5  (Un  sistema
di garanzie per la salute - piano sanitario regionale 2008-2010),  e'
autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione  della  spesa  del
bilancio   regionale,   del   seguente   stanziamento   relativo   al
finanziamento in favore della ASR: 
    a) Euro  1.400.000,00  al  capitolo  12.01.001  -  81509  per  il
finanziamento dell'Agenzia. 
  3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  della  presente
legge la ASR adotta i provvedimenti di variazione del bilancio  cosi'
da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte. 
  4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta  regionale,
su proposta  del  dipartimento  competente  per  materia,  nomina  un
Commissario ad acta con poteri  sostitutivi  individuato  nell'ambito
del personale regionale con qualifica dirigenziale.".