Art. 3 
 
          Inserimento dell'art. 31 quater nella l.r. 3/2015 
 
  1. Dopo  l'articolo  31  ter  della  l.r.  3/2015  e'  inserito  il
seguente: 
  "Art.  31  quater  (Agenzia  Regionale  per  l'Informatica   e   la
Telematica - ARIT). 1. Ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 3/2002 e'
approvato  l'allegato  bilancio  per  l'esercizio  finanziario   2015
dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT). 
  2. Ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 14  marzo  2000,
n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informatici e telematici),
e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del
bilancio   regionale,   dei   seguenti   stanziamenti   relativi   al
finanziamento in favore dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la
Telematica (ARIT): 
    a) Euro 1.100.000,00 al capitolo 02.01.013 - 11517 per  le  spese
di funzionamento; 
    b)  Euro  0,00  al  capitolo  02.02.011  -  12432  per  le  spese
d'investimento. 
  3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  della  presente
legge l'ARIT adotta i provvedimenti di variazione del bilancio  cosi'
da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte. 
  4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta  regionale,
su proposta  del  dipartimento  competente  per  materia,  nomina  un
Commissario ad acta con poteri  sostitutivi  individuato  nell'ambito
del personale regionale con qualifica dirigenziale.".