Art. 3 Inserimento dell'art. 31 quater nella l.r. 3/2015 1. Dopo l'articolo 31 ter della l.r. 3/2015 e' inserito il seguente: "Art. 31 quater (Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - ARIT). 1. Ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 3/2002 e' approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2015 dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT). 2. Ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informatici e telematici), e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT): a) Euro 1.100.000,00 al capitolo 02.01.013 - 11517 per le spese di funzionamento; b) Euro 0,00 al capitolo 02.02.011 - 12432 per le spese d'investimento. 3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'ARIT adotta i provvedimenti di variazione del bilancio cosi' da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte. 4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.".