Art. 10 Modifica alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 1. All'articolo 22 della legge regionale n. 23 del 2011, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ferme restando le competenze in materia di regolamento, l'Agenzia definisce criteri omogenei a livello regionale per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalita' di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti nonche' l'ammontare delle medesime. Compete ai Comuni provvedere all'accertamento e alla contestazione delle violazioni nonche' all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni sono introitati dai Comuni medesimi, che li destinano al miglioramento del servizio, alle attivita' di controllo ed alle attivita' di informazione ed educazione.».