Art. 10 
 
        Modifica alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 
 
  1. All'articolo 22 della legge regionale n. 23 del  2011,  dopo  il
comma 3, e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
ferme restando le competenze in  materia  di  regolamento,  l'Agenzia
definisce criteri omogenei a  livello  regionale  per  l'applicazione
delle  sanzioni  amministrative  relative   alle   violazioni   delle
modalita' di raccolta  dei  rifiuti  urbani  da  parte  degli  utenti
nonche' l'ammontare delle  medesime.  Compete  ai  Comuni  provvedere
all'accertamento  e  alla  contestazione  delle  violazioni   nonche'
all'irrogazione delle sanzioni  amministrative  di  cui  al  presente
comma. I proventi delle sanzioni sono introitati dai Comuni medesimi,
che li destinano al miglioramento del  servizio,  alle  attivita'  di
controllo ed alle attivita' di informazione ed educazione.».