Art. 11 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni  relative  all'ammontare  dell'imposta  prevista
all'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996 come  modificato
dalla presente legge trovano  applicazione  nel  rispetto  di  quanto
previsto all'articolo 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
    Bologna, 5 ottobre 2015. 
 
                              BONACCINI