Art. 11 Disposizioni finali 1. Le disposizioni relative all'ammontare dell'imposta prevista all'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996 come modificato dalla presente legge trovano applicazione nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 5 ottobre 2015. BONACCINI