Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge disciplinano: a) i criteri di incentivazione sulla base dei risultati di minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio; b) i criteri per l'attuazione della tariffa puntuale; c) l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonche' per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, di cui all'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).