Art. 2 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni della presente legge disciplinano: 
    a) i criteri  di  incentivazione  sulla  base  dei  risultati  di
minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio; 
    b) i criteri per l'attuazione della tariffa puntuale; 
    c)  l'applicazione  del  tributo  speciale  per  il  deposito  in
discarica dei rifiuti solidi, nonche' per lo smaltimento dei  rifiuti
tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia,  di
cui all'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28  dicembre  1995,
n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).