Art. 3 
 
             Prevenzione, raccolta differenziata, riuso 
 
  1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della  presente  legge,
la Regione attiva un coordinamento permanente con le associazioni  di
categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese  dei
sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del decreto legislativo  n.
152 del 2006, nel rispetto della normativa  di  settore  al  fine  di
favorire  il  raggiungimento  dell'obiettivo   di   riduzione   della
produzione di rifiuti di cui all'articolo 1, comma 6. 
  2. Gli strumenti incentivanti previsti  da  altre  leggi  regionali
prevedono premialita' per le imprese che innovino ciclo produttivo  e
prodotti per ridurre la produzione dei rifiuti. 
  3.  Il  regolamento  relativo  al  corrispettivo  del  servizio  di
gestione dei rifiuti puo' prevedere agevolazioni per le  imprese  che
attuano azioni  finalizzate  alla  prevenzione  nella  produzione  di
rifiuti, con particolare riferimento  a  quelle  destinate  ad  opere
benefiche e  sociali  ovvero  alle  attivita'  che  abbiano  ottenuto
formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale,
nell'ambito di accordi istituzionali sottoscritti con  la  Regione  e
l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per  i  servizi  idrici  e
rifiuti (Atersir) di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23
(Norme di organizzazione  territoriale  delle  funzioni  relative  ai
servizi pubblici locali dell'ambiente). 
  4. L'agevolazione di cui al comma 3 e' rapportata al  valore  delle
iniziative di prevenzione della produzione di rifiuti sulla base  dei
criteri stabiliti da parte di Atersir. 
  5. La Regione, nell'ambito delle politiche della  promozione  degli
acquisti verdi ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 28
(Introduzione di criteri di sostenibilita' ambientale negli  acquisti
della pubblica amministrazione), promuove l'acquisto e l'utilizzo  di
materiali riutilizzabili nei servizi di refezione pubblica. 
  6. Entro il  31  dicembre  2020,  nelle  more  dell'emanazione  del
decreto previsto dall'articolo 205, comma 4, del decreto  legislativo
n. 152 del 2006, la Giunta, con propri atti, provvede  ad  uniformare
il calcolo delle rese di raccolta differenziata alla  metodologia  di
calcolo elaborata dall'Istituto Superiore  per  la  Protezione  e  la
Ricerca ambientale (ISPRA). 
  7. Al fine di massimizzare il recupero di materia e la preparazione
al riuso,  i  rifiuti  ingombranti  sono  sottoposti  a  selezione  o
cernita. 
  8. In attuazione del principio dell'economia circolare, le frazioni
raccolte in maniera differenziata devono essere conferite ad impianti
che ne favoriscano la massima valorizzazione in termini economici  ed
ambientali in coerenza con il principio di prossimita'  privilegiando
il recupero di materia a quello di energia. A tal fine e' svolta  una
procedura competitiva ai sensi  del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163  (Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e  forniture  in  attuazione  delle  Direttive  2004/17/CE  e
2004/18/CE)  per  l'individuazione  dell'impianto  ove  conferire  le
frazioni. I ricavi derivanti dal  conferimento  delle  frazioni  sono
computati nel piano tariffario del servizio pubblico di gestione  dei
rifiuti urbani. 
  9. Al fine di ridurre il piu' possibile la  produzione  di  rifiuti
organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla  gestione  degli
stessi, la Regione promuove il compostaggio domestico e di comunita'. 
  10. I comuni incentivano il compostaggio domestico e di comunita' a
partire dalle utenze site in zone agricole o in case sparse. 
  11. La Regione promuove i  centri  comunali  per  il  riuso,  quali
strutture dove portare i beni di cui il possessore non  intende  piu'
servirsi, ma ancora suscettibili di vita utile, nelle  condizioni  in
cui  sono  o  tramite  ripristino  funzionale,  attraverso   pulizia,
smontaggio, riparazione o altra manutenzione atta al loro  reimpiego.
A tal fine la Regione emana, entro sei mesi  dall'entrata  in  vigore
della presente legge, apposite linee guida applicative. 
  12. I comuni disciplinano il funzionamento dei  centri  di  cui  al
comma 11  e  le  relative  modalita'  di  accesso,  le  modalita'  di
cessione, gratuita od onerosa, senza finalita' di lucro, dei beni, le
modalita' di copertura dei costi di gestione nonche' la  destinazione
di eventuali introiti. 
  13. Al fine di valutare la sostenibilita' ambientale dei  processi,
la pianificazione di settore puo' applicare l'analisi  del  ciclo  di
vita (LCA), comprensiva  del  calcolo  dell'energia  incorporata  nei
materiali di recupero, dell'energia risparmiata con il loro  utilizzo
rispetto alla  sostanza  vergine,  del  sequestro  del  carbonio  nei
materiali compostati nonche' degli effetti  locali  e  globali  della
crisi determinata dalla scarsita' delle risorse,  per  verificare  la
necessita' di trattamento degli scarti della selezione delle frazioni
differenziate, dei rifiuti derivanti dallo spazzamento e del  rifiuto
residuale per estrarre ulteriori materiali al fine del riciclaggio  e
del recupero di materia. 
  14. Per la copertura giornaliera dei rifiuti  in  discarica  e'  da
privilegiare l'utilizzo  di  materiali  derivanti  dall'attivita'  di
recupero dei rifiuti.