Art. 4 
 
 Incentivazione alla riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio 
 
  1. La riduzione dei rifiuti non inviati a  riciclaggio  costituisce
il  criterio  principale  per  la  valutazione  di  efficienza  nella
gestione dei rifiuti. 
  2. Al fine di incentivare la riduzione dei rifiuti  non  inviati  a
riciclaggio, viene costituito presso Atersir  il  Fondo  d'ambito  di
incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti,  di  seguito
denominato Fondo, alimentato da una quota compresa tra i costi comuni
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e, a  decorrere
dall'anno 2016,  dal  contributo  derivante  dalla  quota  parte  del
tributo speciale di cui all'articolo  11  della  legge  regionale  19
agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per  il  deposito
in discarica dei rifiuti solidi), nonche' dagli eventuali  contributi
pubblici specificatamente finalizzati. 
  3. La quota dei costi comuni di cui al comma 2, compresa tra il 5 e
il 15  per  cento  del  costo  medio  di  smaltimento  regionale,  e'
applicata per ogni singolo comune  ai  quantitativi  di  rifiuti  non
inviati  a  riciclaggio  nell'anno  precedente   sulla   base   delle
risultanze della banca dati dell'Osservatorio rifiuti  sovraregionale
(ORSo) della  sezione  regionale  del  catasto  rifiuti  presso  Arpa
Emilia-Romagna,  ed  e'  individuata  secondo  criteri  stabiliti  da
Atersir. Il Fondo e' attivato e gestito da Atersir  con  propri  atti
amministrativi. 
  4. Fino al 31 dicembre 2019 il Fondo e' destinato: 
    a) per una quota pari  alla  meta',  a  diminuire  il  costo  del
servizio di igiene urbana  degli  utenti  dei  comuni  che  nell'anno
precedente l'applicazione  hanno  prodotto  quantitativi  di  rifiuti
procapite per abitante equivalente, come definito dal  comma  8,  non
inviati a riciclaggio inferiori al 70 per cento della media regionale
registrata; l'incentivo ai comuni e' calcolato in maniera progressiva
ed automatica rispetto ai quantitativi non inviati a riciclaggio; 
    b) per una quota pari alla meta', a  ridurre  i  costi  di  avvio
della trasformazione del servizio dei Comuni che intendono  applicare
una raccolta porta a porta che comprenda  almeno  il  rifiuto  urbano
indifferenziato e il rifiuto  organico  o  sistemi  equipollenti  che
portino allo stesso risultato in quantita' e qualita' di riduzione di
rifiuti   non   destinati   a    riciclaggio,    finalizzati    anche
all'implementazione di sistemi di tariffazione  puntuale,  e  per  la
realizzazione dei  centri  comunali  per  il  riuso  e  per  progetti
comunali di riduzione della produzione di rifiuti. 
  A partire dal 1° gennaio 2020 le proporzioni di cui alle lettere a)
e b) sono portate rispettivamente a due terzi e un terzo. 
  5. Agli incentivi di cui al  comma  4  possono  accedere  i  comuni
previa valutazione da parte di Atersir dell'integrale  copertura  dei
costi del servizio. 
  6. Con regolamento approvato da  Atersir,  sentita  la  Commissione
assembleare competente  in  materia  di  ambiente,  sono  definiti  i
criteri per l'attivazione e la ripartizione del Fondo nel rispetto di
quanto  previsto  al  comma  4,  sentita   la   Commissione   tecnica
indipendente con funzioni consultive, istituita da Atersir secondo  i
criteri da essa  definiti.  La  Commissione  e'  composta  da  cinque
membri, di cui  due  indicati  dalle  associazioni  ambientaliste  di
rilievo regionale riconosciute dal Ministero  dell'Ambiente  e  della
Tutela del Territorio e del Mare ed i restanti membri  sono  indicati
rispettivamente: uno dalle associazioni regionali  di  rappresentanza
imprenditoriale, uno dalle associazioni di tutela del consumo  e  uno
dalle organizzazioni sindacali. Alla Commissione possono  partecipare
le associazioni di categoria  che  rappresentino  esclusivamente  gli
utenti del servizio di gestione dei  rifiuti.  La  partecipazione  ai
lavori della Commissione non comporta la corresponsione di compensi o
rimborsi delle spese di trasferta. La Commissione e'  rinnovata  ogni
tre anni. 
  7. La Commissione tecnica di cui al comma  6  e'  obbligatoriamente
sentita in relazione alle azioni cui destinare l'utilizzo  del  Fondo
sulla base dei risultati qualitativi e quantitativi  dei  sistemi  di
gestione posti in essere. 
  8. Atersir, sentita la Commissione di cui al comma 6, individua  il
meccanismo per trasformare in abitanti/equivalenti le diverse  utenze
non domestiche e  le  utenze  domestiche  non  residenti,  nonche'  i
coefficienti correttivi degli abitanti/equivalenti che tengano  conto
delle maggiori difficolta' per il raggiungimento degli obiettivi  per
determinati comuni,  a  causa  di  dispersione  territoriale,  flussi
turistici o pendolarismo. 
  9. Entro sei mesi dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
Atersir provvede all'individuazione del meccanismo di cui al comma 8.
In sede di prima applicazione, qualora i coefficienti correttivi  non
siano stati  individuati  nei  termini  previsti,  il  meccanismo  di
incentivazione e'  calcolato  in  via  suppletiva  sulla  base  degli
abitanti residenti, degli  studenti  universitari  e  delle  presenze
turistiche, salvo successivo conguaglio  sulla  base  degli  abitanti
equivalenti. 
  10. Il meccanismo di  incentivazione  e  quello  di  calcolo  degli
abitanti/equivalenti sono oggetto di verifica annuale fino  al  2020,
biennale a partire da detta data, da parte di Atersir. I risultati di
tale  verifica  devono  essere  trasmessi  alla  struttura  regionale
competente in materia  di  rifiuti  e  alla  Commissione  assembleare
competente in materia di ambiente.