Art. 5 Criteri per l'applicazione della tariffazione puntuale 1. La tariffazione puntuale e' strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare secondariamente l'invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate. 2. La tariffazione puntuale puo' essere attuata, di norma, utilizzando le seguenti modalita', riferite al riconoscimento dell'utenza: a) in via prioritaria attraverso il riconoscimento del singolo utente costituito da famiglia o impresa; b) attraverso il riconoscimento di un gruppo limitato di utenti per il solo caso delle utenze domestiche. Il gruppo di utenti e' al massimo commisurato alle dimensioni dell'edificio abitativo. 3. La tariffazione puntuale puo' essere attuata utilizzando, di norma, una delle seguenti modalita', o combinazioni di esse, riferite alla misurazione del rifiuto: a) mediante contenitori a volumetria predefinita consegnati all'utente; b) mediante conteggio dei ritiri di sacchi standard o numero di svuotamenti di contenitori a volumetria predefinita consegnati all'utente; c) misurazione del volume del rifiuto mediante la volumetria dei contenitori consegnati all'utenza, o mediante sacco prepagato o mediante meccanismi di misurazione volumetrica inseriti nei contenitori utilizzati da piu' utenze; d) misurazione del peso tramite pesatura dei rifiuti conferiti dai singoli utenti attraverso contenitori dedicati, oppure tramite uso di sacchetti contrassegnati, o mediante dispositivi di pesatura nei contenitori di raccolta per piu' utenti, oppure sistemi di pesatura nei centri di raccolta. 4. La misurazione del rifiuto residuale e' condizione necessaria per l'applicazione della tariffa puntuale. Anche la misurazione delle principali frazioni differenziate puo' concorrere alla tariffa puntuale. In tutti i casi il sistema di tariffazione applicato deve favorire il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione della produzione di rifiuto e di miglioramento della qualita' della raccolta differenziata. 5. La parte variabile della tariffa deve essere direttamente proporzionale alla quantita' di rifiuti misurata di cui al comma 4. 6. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 3, sconti sulla tariffa possono essere applicati esclusivamente per il compostaggio domestico, per sostenere i conferimenti presso i centri di raccolta ed altre iniziative virtuose disposte dai regolamenti comunali e per casi e ragioni socio-sanitarie. 7. Sistemi di tariffazione puntuale che portano a peggiorare la qualita' delle frazioni differenziate e ad innalzare i quantitativi complessivi di rifiuti prodotti devono essere abbandonati, cosi' come quelli che portano ad aumentare la produzione complessiva di rifiuti procapite non inviati a riciclaggio. 8. Atersir, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, comma 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e nelle more di quanto previsto dall'articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilita' 2014), sentita la Commissione assembleare competente in materia di ambiente, predispone le linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, e determina le tempistiche della sua applicazione, che dovra' avviarsi su tutto il territorio regionale entro e non oltre il 31 dicembre 2020, con priorita' per l'applicazione alle utenze non domestiche anche prevedendo verifiche sull'impatto ed eventuali correttivi.