Art. 5 
 
       Criteri per l'applicazione della tariffazione puntuale 
 
  1.  La  tariffazione  puntuale   e'   strumento   per   incentivare
prioritariamente il contenimento e la riduzione della  produzione  di
rifiuti e per potenziare secondariamente l'invio a riciclaggio  delle
diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate. 
  2.  La  tariffazione  puntuale  puo'  essere  attuata,  di   norma,
utilizzando  le  seguenti  modalita',  riferite   al   riconoscimento
dell'utenza: 
    a) in via prioritaria attraverso il  riconoscimento  del  singolo
utente costituito da famiglia o impresa; 
    b) attraverso il riconoscimento di un gruppo limitato  di  utenti
per il solo caso delle utenze domestiche. Il gruppo di utenti  e'  al
massimo commisurato alle dimensioni dell'edificio abitativo. 
  3. La tariffazione puntuale puo'  essere  attuata  utilizzando,  di
norma, una delle seguenti modalita', o combinazioni di esse, riferite
alla misurazione del rifiuto: 
    a)  mediante  contenitori  a  volumetria  predefinita  consegnati
all'utente; 
    b) mediante conteggio dei ritiri di sacchi standard o  numero  di
svuotamenti  di  contenitori  a  volumetria  predefinita   consegnati
all'utente; 
    c) misurazione del volume del rifiuto mediante la volumetria  dei
contenitori consegnati  all'utenza,  o  mediante  sacco  prepagato  o
mediante  meccanismi  di   misurazione   volumetrica   inseriti   nei
contenitori utilizzati da piu' utenze; 
    d) misurazione del peso tramite pesatura  dei  rifiuti  conferiti
dai singoli utenti attraverso contenitori  dedicati,  oppure  tramite
uso di sacchetti contrassegnati, o mediante dispositivi  di  pesatura
nei contenitori di  raccolta  per  piu'  utenti,  oppure  sistemi  di
pesatura nei centri di raccolta. 
  4. La misurazione del rifiuto residuale  e'  condizione  necessaria
per l'applicazione della tariffa puntuale. Anche la misurazione delle
principali  frazioni  differenziate  puo'  concorrere  alla   tariffa
puntuale. In tutti i casi il sistema di tariffazione  applicato  deve
favorire il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  prevenzione  della
produzione  di  rifiuto  e  di  miglioramento  della  qualita'  della
raccolta differenziata. 
  5. La  parte  variabile  della  tariffa  deve  essere  direttamente
proporzionale alla quantita' di rifiuti misurata di cui al comma 4. 
  6. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma  3,  sconti
sulla  tariffa  possono  essere  applicati  esclusivamente   per   il
compostaggio domestico, per sostenere i conferimenti presso i  centri
di raccolta ed altre iniziative  virtuose  disposte  dai  regolamenti
comunali e per casi e ragioni socio-sanitarie. 
  7. Sistemi di tariffazione puntuale che  portano  a  peggiorare  la
qualita' delle frazioni differenziate e ad innalzare  i  quantitativi
complessivi di rifiuti prodotti devono essere abbandonati, cosi' come
quelli che portano ad aumentare la produzione complessiva di  rifiuti
procapite non inviati a riciclaggio. 
  8. Atersir, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, comma  6,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente  legge  e  nelle
more di quanto previsto dall'articolo 1, comma 667,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilita' 2014), sentita
la  Commissione  assembleare  competente  in  materia  di   ambiente,
predispone le linee guida per l'applicazione della  tariffa  puntuale
differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche,  basata
sul  criterio  principale  di  minimizzazione  della  produzione  dei
rifiuti ed  in  particolare  sulla  minimizzazione  dei  rifiuti  non
inviati  a  riciclaggio,  e  determina  le  tempistiche   della   sua
applicazione, che dovra' avviarsi su tutto  il  territorio  regionale
entro  e  non  oltre  il  31  dicembre  2020,   con   priorita'   per
l'applicazione alle utenze non domestiche anche prevedendo  verifiche
sull'impatto ed eventuali correttivi.