Art. 6 
 
         Organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti 
 
  1. Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione  integrata
dei rifiuti urbani, i  comuni  decidono,  all'interno  del  Consiglio
d'ambito di cui alla legge regionale n. 23 del  2011,  quali  sono  i
bacini di affidamento. 
  2. Il gestore del servizio di raccolta  potra'  essere  diverso  da
quello  degli  impianti  di  smaltimento   dei   rifiuti   ai   sensi
dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1
(Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita')  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
  3. I gestori del ciclo integrato dei rifiuti sono tenuti a  fornire
ad Atersir  una  relazione  annuale  con  tutti  i  dati  tecnici  ed
economici relativi al servizio svolto secondo le linee guida  fissate
dalla Giunta regionale. Sono altresi' tenuti a fornire  entro  trenta
giorni dalla richiesta i dati di tipo tecnico od economico  richiesti
da  Atersir  ovvero  dai  comuni  per   informazioni   specifiche   e
contingenti non ricomprese fra quelle in possesso di Atersir. In caso
di mancato  rispetto  trova  applicazione  la  sanzione  per  mancata
fornitura delle informazioni di cui all'articolo 12, comma  5,  della
legge regionale n. 23 del 2011 da parte di Atersir. 
  4.  I  comuni  sono  tenuti  a  fornire  ai  propri  residenti   le
informazioni sul servizio in loro possesso. 
  5. I dati relativi alla gestione dei rifiuti  di  cui  al  comma  3
fanno parte del sistema informativo regionale  previsto  all'articolo
12, comma 2, della legge regionale n. 23 del 2011.