Art. 7 
 
        Modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 31  del
1996 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Ai fini della presente legge si intende per  impianto  di
incenerimento senza recupero di energia l'impianto di cui al  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme  in  materia  ambientale),
Parte IV, allegato  C,  nota  (4),  che  non  raggiunge  l'efficienza
energetica definita dalla normativa  comunitaria  e  statale  per  il
rilascio dell'autorizzazione all'operazione di recupero  dei  rifiuti
R1 - Utilizzazione principalmente  come  combustibile  o  come  altro
mezzo per produrre energia.». 
  2. All'articolo 2 della legge regionale n. 31 del 1996 le parole «,
ricorrendo al sistema bancario e postale,  anche  mediante  strumenti
elettronici e informatici, secondo modalita'  stabilite  da  apposita
deliberazione della Giunta regionale» sono sostituite con  le  parole
«nei termini previsti dalla legge statale». 
  3. L'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 1996 e'  sostituito
dal seguente: «Art. 3 (Dichiarazione annuale). - 1. La  dichiarazione
annuale di  cui  all'articolo  3,  comma  30,  della  legge  statale,
contenente tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del
tributo ai sensi dell'articolo 3, commi  da  24  a  41,  della  legge
statale,  deve  essere  redatta  secondo  il  modello  approvato  con
determinazione del dirigente della struttura regionale competente  in
materia di tributi. 
    2. Per ogni discarica od impianto di incenerimento senza recupero
di energia deve essere presentata una distinta dichiarazione. 
    3. La dichiarazione annuale deve essere presentata, con strumenti
idonei  a  garantire  la  certezza  della   data   di   trasmissione,
contestualmente alla struttura regionale  competente  in  materia  di
tributi e alla provincia in cui e' ubicata la discarica o  l'impianto
di incenerimento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a
cui si riferisce la dichiarazione medesima.». 
  4. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 31 del  1996
e' sostituito dal seguente: 
    «1. I processi verbali di constatazione di  cui  all'articolo  3,
comma 33, della legge statale sono trasmessi alla struttura regionale
competente in materia di tributi per i provvedimenti di competenza di
cui all'articolo 5.». 
  5. All'articolo 5  della  legge  regionale  n.  31  del  1996  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole «di cui  agli  articoli  16  e  17»  sono
soppresse; 
    b) al comma 2 le parole «contenute nel D.P.R. 28 gennaio 1988, n.
43.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al Titolo I, Capo  II  e
al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul
reddito)». 
  6. All'articolo 8  della  legge  regionale  n.  31  del  1996  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole  «alla  struttura  tributaria  regionale»
sono sostituite con «, con strumenti idonei a garantire  la  certezza
della data di trasmissione, alla struttura  regionale  competente  in
materia di tributi» e il secondo e il terzo periodo sono soppressi; 
    b) al comma 2 le parole «La  Regione»  sono  sostituite  con  «La
struttura regionale competente in materia di tributi». 
  7. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 31 del  1996
le parole «alla struttura tributaria regionale» sono  sostituite  con
le seguenti  «alla  struttura  regionale  competente  in  materia  di
rifiuti». 
  8. All'articolo 10 della  legge  regionale  n.  31  del  1996  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' abrogato; 
    b) al comma 3 le parole «del Consiglio» sono  sostituite  con  le
parole «dell'Assemblea legislativa»; 
    c) al comma 4 le parole «30 giugno» sono sostituite con le parole
«31 ottobre» e le parole «dei commi 1 e 2»  sono  sostituite  con  le
parole «del comma 1». 
  9. All'articolo 11 della  legge  regionale  n.  31  del  1996  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole «tributo regionale» sono  sostituite  con
«tributo  speciale»,  le  parole  «della  qualita'  urbana  e»   sono
soppresse e dopo le parole «produzione di beni  e  di  servizi»  sono
introdotte le seguenti: «e la produzione di rifiuti, al  compostaggio
in loco, al sostegno dei progetti  di  potenziamento  della  raccolta
differenziata ai fini del riuso dei  beni  e  del  riciclaggio  della
materia, alla tariffazione puntuale, all'impiantistica finalizzata al
riuso e al riciclaggio nonche' alla ricerca sul rifiuto residuale, al
fine  di  modificare  a  monte  sia  la  produzione  dei   beni   non
riciclabili, sia le modalita' di gestione carenti di risultato.»; 
    b)  alla  lettera  a)  del  comma  2  le  parole   «la   raccolta
differenziata, il recupero ed il riciclo dei rifiuti per le finalita'
di cui alla L.R. 12 luglio  1994,  n.  27»  sono  sostituite  con  le
seguenti «ai sensi degli  articoli  99,  99-bis  e  100  della  legge
regionale 21 aprile 1999, n.  3  (Riforma  del  sistema  regionale  e
locale)»; 
    c) alla lettera b) del comma 2 dopo la  parola  «degradate»  sono
inserite le seguenti «ai sensi degli articoli 99, 99-bis e 100  della
legge regionale n. 3 del 1999»; 
    d) alla lettera d) del comma 2 le parole «L.R. 2 aprile 1988,  n.
11 e successive  modifiche  ed  integrazioni»  sono  sostituite  con:
«legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della  formazione
e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e
dei siti della rete naturale 2000)»; 
    e) il comma 3 e' abrogato; 
    f) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. Per incentivare la riduzione della produzione procapite
di rifiuto  urbano  non  inviato  a  riciclaggio  e  incrementare  la
raccolta differenziata in  termini  quantitativi  e  qualitativi,  la
Regione contribuisce nell'ambito delle entrate di cui al comma  1  al
fondo costituito presso  l'Agenzia  territoriale  dell'Emilia-Romagna
per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) di cui alla legge  regionale
23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione  territoriale  delle
funzioni relative  ai  servizi  pubblici  locali  dell'ambiente).  La
Giunta regionale definisce annualmente la quota di contribuzione e le
modalita' di rendicontazione.». 
  10. All'articolo 13 della legge  regionale  n.  31  del  1996  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  L'ammontare   dell'imposta   del   tributo   speciale   e'
determinato  moltiplicando  il  quantitativo  di  rifiuti   conferiti
espresso in chilogrammi per gli importi di seguito indicati: 
        a) a decorrere dall'anno 2017: 
          1)  9,00  euro  ogni  1.000  chilogrammi  per   i   rifiuti
ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti; 
          2) 19,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i  rifiuti  urbani
ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e
pericolosi; 
          3)  15,00  euro  ogni  1.000  chilogrammi  per  i   rifiuti
decadenti  dal  trattamento  dei  rifiuti  urbani,   ammissibili   al
conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi; 
          4) 12,00 euro ogni 1.000  chilogrammi  per  i  rifiuti  non
ricompresi ai punti 1),  2)  e  3)  ammissibili  al  conferimento  in
discarica per rifiuti non pericolosi; 
          5) 25,82 euro ogni 1.000  chilogrammi  per  i  rifiuti  non
ricompresi ai punti 1),  2)  e  3)  ammissibili  al  conferimento  in
discarica per rifiuti pericolosi; 
        b) a decorrere dall'anno 2020: 
          1)  9,00  euro  ogni  1.000  chilogrammi  per   i   rifiuti
ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti; 
          2) 25,82 euro ogni 1.000 chilogrammi per i  rifiuti  urbani
ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e
pericolosi; 
          3)  19,00  euro  ogni  1.000  chilogrammi  per  i   rifiuti
decadenti  dal  trattamento  dei  rifiuti  urbani,   ammissibili   al
conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi; 
          4) 12,00 euro ogni 1.000  chilogrammi  per  i  rifiuti  non
ricompresi ai punti 1),  2)  e  3)  ammissibili  al  conferimento  in
discarica per rifiuti non pericolosi; 
          5) 25,82 euro ogni 1.000  chilogrammi  per  i  rifiuti  non
ricompresi ai punti 1),  2)  e  3)  ammissibili  al  conferimento  in
discarica per rifiuti pericolosi.». 
        b) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono abrogati; 
        c) dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente: 
          «6-quater.  L'agevolazione  di  cui  al  comma   6-bis   e'
riconosciuta esclusivamente se il soggetto conferitore  in  discarica
coincide con il gestore dell'impianto di trattamento.». 
        d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
          «7. Ai  rifiuti  conferiti  in  discarica  abusiva,  ovvero
abbandonati,  scaricati  o  depositati  in  modo  incontrollato,   si
applicano gli importi  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo
relativamente  all'importo  vigente  nell'anno  di  riferimento,   in
relazione    alle    caratteristiche    del    rifiuto    ai     fini
dell'ammissibilita' in discarica.». 
        e) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
          «8. Ai fini dell'individuazione dell'importo per il calcolo
dell'ammontare dell'imposta valgono le caratteristiche del rifiuto ai
fini dell'ammissibilita' in discarica.». 
  11. Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 31  del  1996  sono
inseriti  i  seguenti  articoli:  «Art.  13-bis   (Procedimento   per
l'iscrizione nell'elenco annuale per  il  pagamento  del  tributo  in
misura ridotta). - 1. A decorrere dall'anno 2016,  per  il  pagamento
del tributo speciale in misura ridotta di cui all'articolo 13,  commi
6-bis e 6-ter, per il conferimento di scarti e sovvalli,  la  Regione
costituisce annualmente un elenco dei gestori degli impianti  di  cui
all'articolo 3, comma 40, della  legge  statale  ammessi,  che  viene
pubblicato  entro  il  mese  di  febbraio  nel  Bollettino  Ufficiale
Telematico della Regione ai  fini  di  pubblicita'  legale.  Di  tale
pubblicazione viene data informazione sul  sito  istituzionale  della
Regione. 
    2. I gestori degli impianti di cui al  comma  1  presentano,  con
strumenti idonei a garantire la certezza della data di  trasmissione,
alla struttura  regionale  competente  in  materia  di  rifiuti,  una
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  documentazione  amministrativa),  secondo   il   modello
predisposto dalla Regione, in ordine alla sussistenza  dei  requisiti
per beneficiare del pagamento del tributo in misura ridotta, entro il
30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, a pena di  decadenza.
Se  entro  sessanta  giorni  dalla  data   di   presentazione   della
dichiarazione la struttura  regionale  competente  non  procede  alla
comunicazione della sospensione dei termini del procedimento  o  alla
comunicazione  dei  motivi  ostativi  all'accoglimento  dell'istanza,
l'iscrizione in elenco si intende accolta. 
    3. In caso di prima presentazione della dichiarazione di  cui  al
comma 2 in corso d'anno, il servizio regionale competente in  materia
di rifiuti esamina la dichiarazione e, se entro sessanta giorni dalla
data  di  presentazione  della   dichiarazione   non   procede   alla
comunicazione della sospensione dei termini del procedimento  o  alla
comunicazione  dei  motivi  ostativi  all'accoglimento  dell'istanza,
l'iscrizione in elenco si intende accolta e ne e' data  comunicazione
ai gestori delle discariche ubicate in regione Emilia-Romagna. 
    4. Il gestore della discarica, in qualita' di soggetto  obbligato
d'imposta, ha facolta' di pagare il tributo per lo smaltimento  degli
scarti e sovvalli prodotti negli  impianti  di  cui  all'articolo  3,
comma 40, della legge  statale  in  misura  ridotta,  dalla  data  di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 3,  fermo  restando
il recupero del tributo e delle relative sanzioni e interessi qualora
il gestore dell'impianto non venga inserito in  elenco  per  mancanza
dei requisiti. 
    5. Ogni variazione della dichiarazione di cui  ai  commi  2  e  3
rilasciata deve essere comunicata con le modalita' di cui al comma  2
alla struttura  regionale  competente  in  materia  di  rifiuti,  che
provvede all'istruttoria, comunicandone l'esito entro sessanta giorni
dalla ricezione. 
  6. La Regione, qualora,  successivamente  all'avvenuta  iscrizione,
anche a seguito del controllo, accerti la mancanza o  il  venir  meno
dei requisiti dichiarati, provvede alla  cancellazione  dell'impianto
dall'elenco di cui al comma 1. 
    7. La cancellazione determina la decadenza dall'applicazione  del
tributo in misura ridotta dalla  data  in  cui  sono  venuti  meno  i
requisiti. 
    8.  A  seguito  della  cancellazione  dall'elenco  la   struttura
regionale  competente  in  materia  di  tributi  notifica  l'atto  di
accertamento  al  soggetto  obbligato  d'imposta  con  le   modalita'
previste  dal  decreto  legislativo  18   dicembre   1997,   n.   472
(Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative  per  le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3,  comma  133,
della legge  23  dicembre  1996,  n.  662),  per  il  recupero  della
differenza di tributo e dei relativi interessi. Art. 13-ter (Obblighi
del gestore degli impianti per il pagamento  del  tributo  in  misura
ridotta). - 1. A decorrere  dall'anno  2016,  per  il  pagamento  del
tributo speciale in misura ridotta  di  cui  all'articolo  13,  commi
6-bis  e  6-ter,  entro  il  termine  previsto  per   il   versamento
trimestrale del tributo dalla legge statale, i gestori degli impianti
di cui all'articolo 13-bis devono inviare,  con  strumenti  idonei  a
garantire la certezza della  data  di  trasmissione,  alla  struttura
regionale  competente  in  materia  di  rifiuti,  una   dichiarazione
sostitutiva dell' atto  di  notorieta',  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  445  del  2000,  secondo  il  modello
predisposto  dalla  Regione,   nella   quale   sono   dichiarati   il
raggiungimento  della  percentuale  minima  di  recupero,  i  rifiuti
entranti nell'impianto, gli scarti e i sovvalli inviati in discarica,
i materiali e i rifiuti inviati a recupero  alle  condizioni  di  cui
all'articolo 13, commi  6-bis,  6-ter  e  6-quater  e  gli  eventuali
rifiuti inviati ad altri impianti di trattamento. 
    2. Il mancato invio della dichiarazione entro il termine  di  cui
al comma 1 comporta il pagamento del tributo speciale  da  parte  del
soggetto obbligato d'imposta nella misura intera per il trimestre  di
riferimento. La struttura regionale competente in materia di  tributi
notifica l'atto di accertamento al soggetto obbligato  d'imposta  con
le modalita' previste dal decreto legislativo n. 472 del 1997 per  il
recupero della differenza di tributo e dei relativi interessi. 
    3. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 2 comporta  la
cancellazione d'ufficio dall'elenco dal primo giorno  di  inizio  del
trimestre a cui la dichiarazione prevista al comma  1  si  riferisce.
Per  essere  ammessi  al  beneficio  occorre  presentare  una   nuova
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13-bis.». 
  12. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge  regionale  n.  31  del
1996 e' abrogato.