Art. 8 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. L'Assemblea legislativa esercita  il  controllo  sull'attuazione
della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti  rispetto  agli
obiettivi indicati all'articolo 1. A tal fine, la  Giunta  regionale,
la prima volta  entro  l'anno  2017  e  successivamente  con  cadenza
triennale, anche avvalendosi del  contributo  dell'Agenzia  regionale
per la prevenzione, l'ambiente e l'energia ed Atersir, presenta  alla
Commissione  assembleare  competente  in  materia  di  ambiente   una
relazione che fornisca informazioni: 
    a) circa gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 6, sulla base
dei dati contenuti nel Rapporto sulla gestione dei rifiuti  elaborato
annualmente dall'Agenzia regionale per la prevenzione,  l'ambiente  e
l'energia; 
    b) sul  funzionamento  del  Fondo,  i  destinatari  dei  relativi
contributi alla luce della verifica biennale  prevista  dall'articolo
4; 
    c) sulle percentuali e sui quantitativi di rifiuti smaltiti. 
  2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano  per
la migliore valutazione della presente legge.