Art. 9 
 
            Accertamento e contestazione delle violazioni 
            ai divieti in materia di raccolta dei rifiuti 
 
  1. All'accertamento ed alla contestazione delle disposizioni  sulle
modalita' di raccolta dei rifiuti urbani contenute nei regolamenti di
gestione del servizio provvede anche il soggetto gestore attraverso i
propri dipendenti, che a tal fine sono  nominati  agenti  accertatori
dall'ente preposto.  
  2. La nomina di cui al comma  1  e'  effettuata  con  le  modalita'
fissate con regolamento di Atersir.