Art. 9 Accertamento e contestazione delle violazioni ai divieti in materia di raccolta dei rifiuti 1. All'accertamento ed alla contestazione delle disposizioni sulle modalita' di raccolta dei rifiuti urbani contenute nei regolamenti di gestione del servizio provvede anche il soggetto gestore attraverso i propri dipendenti, che a tal fine sono nominati agenti accertatori dall'ente preposto. 2. La nomina di cui al comma 1 e' effettuata con le modalita' fissate con regolamento di Atersir.