Art. 11 Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale 1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Altopiano della Vigolana si svolge nel turno elettorale che sara' indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016. 2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento. 3. In prima applicazione, quattro seggi del consiglio comunale sono assegnati ai candidati piu' votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei quattro Comuni originari. A tal fine l'ufficio centrale, prima di procedere all'attribuzione dei seggi secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 1, lettere da f) fino ad i) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e dall'articolo 11 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1, dopo aver svolto le operazioni indicate dal medesimo articolo 34, comma 1, lettere da a) fino a e), compie le seguenti operazioni: 1) forma per ognuno dei quattro Comuni originari, una graduatoria, disponendo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nelle sezioni elettorali del rispettivo ex Comune e prescindendo dalla lista di appartenenza. A parita' di voti precede il piu' anziano di eta'; 2) proclama eletti i candidati risultanti al primo posto nelle quattro graduatorie. Proclama eletti i candidati risultanti nei posti successivi al primo, fino alla concorrenza dei quattro seggi, utilizzando i seguenti criteri nei seguenti casi: 2.1. candidato risultato primo in piu' di una graduatoria: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Nell'altra graduatoria e' eletto il secondo candidato; 2.2. candidato risultato primo in piu' graduatorie con un uguale numero di preferenze: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui e' maggiore la differenza tra tali voti e quelli ottenuti dal secondo candidato della medesima graduatoria. In caso di ulteriore parita' si procede per sorteggio. Nell'altra graduatoria e' eletto il secondo candidato; 3) assegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 1, lettere da f) fino a i) della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni e proclama eletti i candidati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi della lettera d) del medesimo articolo 34; al computo concorrono i seggi assegnati ai candidati proclamati ai sensi del precedente punto 2); 4) i seggi assegnati ai sensi del punto 2) che nel corso del mandato rimangono vacanti sono attribuiti al candidato non eletto appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare e che precede nella graduatoria in relazione alla quale il consigliere da surrogare e' stato proclamato eletto. Qualora nessun candidato della medesima lista sia inserito nella graduatoria, la surrogazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria medesima e non comporta la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base al punto 3).