Art. 11 
 
                 Disposizioni per la prima elezione 
                del sindaco e del consiglio comunale 
 
  1. La prima elezione del sindaco e  del  consiglio  del  Comune  di
Altopiano della Vigolana si svolge nel  turno  elettorale  che  sara'
indetto in una domenica compresa tra il 1°  maggio  e  il  15  giugno
2016. 
  2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano
le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e
del consiglio dei comuni con popolazione superiore a  3.000  abitanti
della provincia di Trento. 
  3. In prima applicazione, quattro seggi del consiglio comunale sono
assegnati ai candidati  piu'  votati  rispettivamente  nelle  sezioni
elettorali istituite nelle circoscrizioni  territoriali  dei  quattro
Comuni originari. A tal fine l'ufficio centrale, prima  di  procedere
all'attribuzione dei seggi secondo quanto disposto dall'articolo  34,
comma 1, lettere da f) fino ad i) della legge regionale  30  novembre
1994, n. 3, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 22
dicembre 2004, n. 7  e  dall'articolo  11  della  legge  regionale  5
febbraio 2013, n. 1, dopo aver  svolto  le  operazioni  indicate  dal
medesimo articolo 34, comma 1, lettere da a) fino  a  e),  compie  le
seguenti operazioni: 
    1)  forma  per  ognuno  dei   quattro   Comuni   originari,   una
graduatoria, disponendo i nominativi dei  candidati  alla  carica  di
consigliere  comunale  secondo  l'ordine  decrescente  dei  voti   di
preferenza ottenuti nelle sezioni elettorali del rispettivo ex Comune
e prescindendo dalla lista di appartenenza. A parita' di voti precede
il piu' anziano di eta'; 
    2) proclama eletti i candidati risultanti al  primo  posto  nelle
quattro graduatorie. Proclama eletti i candidati risultanti nei posti
successivi  al  primo,  fino  alla  concorrenza  dei  quattro  seggi,
utilizzando i seguenti criteri nei seguenti casi: 
      2.1. candidato risultato primo in piu' di una  graduatoria:  lo
stesso viene eletto nella graduatoria in cui ha ottenuto  il  maggior
numero di preferenze. Nell'altra graduatoria  e'  eletto  il  secondo
candidato; 
      2.2. candidato risultato  primo  in  piu'  graduatorie  con  un
uguale numero di preferenze: lo stesso viene eletto nella graduatoria
in cui e' maggiore la differenza tra tali voti e quelli ottenuti  dal
secondo candidato della medesima graduatoria. In  caso  di  ulteriore
parita' si procede per sorteggio. Nell'altra graduatoria e' eletto il
secondo candidato; 
    3)  assegna  gli  ulteriori   seggi   secondo   quanto   disposto
dall'articolo 34, comma 1, lettere  da  f)  fino  a  i)  della  legge
regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni e proclama  eletti
i candidati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi della
lettera d) del medesimo articolo 34; al computo  concorrono  i  seggi
assegnati ai candidati proclamati ai sensi del precedente punto 2); 
  4) i seggi assegnati ai sensi  del  punto  2)  che  nel  corso  del
mandato rimangono vacanti sono attribuiti  al  candidato  non  eletto
appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare  e  che
precede nella graduatoria in relazione alla quale il  consigliere  da
surrogare e' stato proclamato eletto. Qualora nessun candidato  della
medesima  lista  sia  inserito  nella  graduatoria,  la  surrogazione
avviene seguendo l'ordine della graduatoria medesima e  non  comporta
la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base
al punto 3).