Art. 12 
 
                      Disposizioni per la prima 
                  formazione dell'organo esecutivo 
 
  1. Al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di
soggetti espressione di tutti i Comuni d'origine, nel  primo  mandato
amministrativo il sindaco puo' nominare con proprio  decreto  fino  a
cinque assessori. 
  2. L'indennita' mensile di carica spettante  complessivamente  agli
assessori del Comune di Altopiano della Vigolana e'  pari  a  quattro
volte  l'indennita'  mensile  di   carica   dell'assessore   indicata
nell'articolo 13 della presente legge. In caso di nomina di un numero
di assessori superiore a quattro, le indennita' mensili  dei  singoli
assessori  sono  ridotte  in  misura  uguale,   ferma   restando   la
maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.