Art. 12 Disposizioni per la prima formazione dell'organo esecutivo 1. Al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di soggetti espressione di tutti i Comuni d'origine, nel primo mandato amministrativo il sindaco puo' nominare con proprio decreto fino a cinque assessori. 2. L'indennita' mensile di carica spettante complessivamente agli assessori del Comune di Altopiano della Vigolana e' pari a quattro volte l'indennita' mensile di carica dell'assessore indicata nell'articolo 13 della presente legge. In caso di nomina di un numero di assessori superiore a quattro, le indennita' mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.